27 Ott PROFESSIONISTA E SPESE AUTO: UNA CONVIVENZA DIFFICILE (Gazzetta Tributaria n. 179/2025)
179 – In un mondo ancora molto legato all’utilizzo dell’auto le spese di trasferta per i professionisti suscitano perplessità: i rimborsi chilometrici!
Il tema della deducibilità del rimborso spese dei lavoratori autonomi è particolarmente insidioso, perché può prestarsi a distorsioni e aggravi di costi.
La complessità del tutto è ben rappresentata anche dal commento che appare su FISCO OGGI del 23 ottobre 2025, dove viene chiosata una risposta dell’Agenzia in merito.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2025 è in vigore il D. Lgs.192/24 che ha introdotto il concetto di omnicomprensività nella determinazione del reddito degli autonomi, salvo per le somme ricevuta a titolo di rimborso di spese sostenute per il cliente e analiticamente addebitate.
Un professionista interpella l’Agenzia (Direzione Generale lavoratori autonomi) per approfondire se una indennità chilometrica contrattualmente pattuita, determinata sulla base dei riscontri elettronici generati dalle varie “app” tipo Google Maps e simili per i viaggi che il professionista ha effettuato per conto del cliente può essere esclusa da fatturazione, IVA e ritenuta.
L’Agenzia, smentendo l’assunto del professionista, con la risposta n.270 del 23 ottobre 2025 afferma che il concetto di analiticamente documentati per i costi di spostamento debba essere inteso come supporto contabile che deve avere riguardo alla tipologia della spesa sostenuta e l’esatta riferibilità all’attività professionale, e questo non può prestarsi a forme di forfettizzazione di sorta.
La determinazione di un corrispettivo per chilometro percorso, anche se documentato da precisi percorsi e conteggi puntuali non è un caso di spesa “analiticamente addebitata”.
La vecchia indennità chilometrica dei rimborsi spese, definita con le tariffe ACI in base alla tipologia di auto e percorrenza possono avere una certa valenza solo per i rimborsi nel mondo del lavoro dipendente, mentre il lavoratore autonomo non può svincolarsi dall’analiticità ed effettività della spesa.
Quindi anche se contrattualmente pattuite, dimostrate dall’effettività del viaggio del professionista e legate a quantificazioni oggettive di terzi (Google maps) le somme addebitate separatamente in fattura e pagate saranno soggette ad IVA, a ritenuta e concorrono a formare i ricavi.
Quasi beffardamente la riposta dell’Agenzia sottolinea che l’imponibilità della somma addebitata quale rimborso chilometrico comporta la deducibilità dei costi di trasferta effettivamente sostenuti dal professionista, purché il pagamento sia avvenuto con strumenti tracciabili!
Forse è una indiretta spinta ad usare il terno, i cui costi non vengono messi in discussione!
Una volta tanto il titolo utilizzato da FISCO OGGI si mostra perfettamente centrato: i rimborsi chilometrici agli autonomi diventano reddito.
Gazzetta Tributaria 179, 27/10/2025
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