08 Ott PROCESSO TRIBUTARIO: BEN VENGA L’INFORMATICA! (Gazzetta Tributaria n. 167/2025)
167 – Cronaca di un pasticcio di termini e denominazioni legata ai vecchi strumenti cartacei di lite.
Una breve digressione tra le pieghe della procedura tributaria e delle sue interpretazioni ci offre lo spunto per aggiornare le considerazioni su quel mondo “separato e speciale” che è il contenzioso tributario.
Compare su FISCO OGGI del 6 ottobre 2025 un richiamo, nella sezione “Avvisi ai litiganti” che suscita la massima attenzione per gli specialisti, dato che il titolo riferisce “Notifica tramite Poste: ricorso entro 30 giorni dalla consegna”.
Da un lato siamo in presenza, certamente, di atti lontani nel tempo, perché dal 2019 il processo tributario è obbligatoriamente telematico; dall’altro lato il termine di trenta giorni per il ricorso sembra fuori luogo, dato che dai tempi della riforma degli anni ‘70 questo è di 60 giorni.
Il vostro commentatore, quindi, trova obbligatorio approfondire il tema ed ecco la conclusione!
Evidentemente il contenuto del titolo, impreciso, è sfuggito a FISCO OGGI; perché l’ordinanza della Cassazione che viene citata, n. 24733 dell’8 settembre 2025 si riferisce al termine per l’iscrizione a ruolo del ricorso dopo la notifica alla controparte, e non come sembrerebbe al termine per ricorrere!
La polemica è legata alla rilevanza della data di spedizione per posta dell’atto (nel caso de quo un appello) rispetto alla data di ricezione dello stesso; dato che l’instaurazione della controversia deve avvenire con l’iscrizione a ruolo della vertenza entro 30 giorni dalla notifica una Corte di Merito aveva ritenuto tardivo un appello iscritto entro trenta giorni dalla ricezione della notifica postale alla controparte, e non con riferimento alla data della spedizione.
Sia pure oramai esperti (!) del processo telematico non possiamo che rilevare come la spedizione per posta di raccomandate e plichi abbia creato, (e il numero scorso della Gazzetta Tributaria riferisce di un altro aspetto di rivincita delle Poste), e continui a generare, perplessità e contraddizioni.
La vicenda che abbiamo commentato non è conclusa, in quanto la Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte di Secondo Grado competente, la decisione; non possiamo esimerci, invece, dal sottolineare come si stia trattando di tributi per il 2005 iscritti a ruolo e accertamento notificato nel 2010.
Dato il rinvio si avrà una pronuncia forse definitiva verso il 2027, salvo ulteriore ricorso in Cassazione, quasi un quarto di secolo dopo la data della presunta omissione contestata.
Sono tempi certamente inaccettabili e speriamo che la riforma del processo tributario che entrerà in vigore dal 2026 porti anche una possibilità di superare queste sabbie mobili dei tempi dilatati oltre il lecito!
Il Giusto Processo è un principio costituzionale ma è lontano anni luce da queste dinamiche!
Gazzetta Tributaria 167, 08/10/2025
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