PRIMA CASA: DICHIARA ORA O MAI PIU’ (Gazzetta Tributaria n.84/2025)

PRIMA CASA: DICHIARA ORA O MAI PIU’ (Gazzetta Tributaria n.84/2025)

84 – Anche nel caso di assegnazione giudiziale l’ agevolazione “prima casa” è legata alla tempestiva richiesta, con una corsa ad ostacoli probabilmente ingiustificata se i requisiti oggettivamente esistono.

 

 È il periodo delle problematiche sull’agevolazione “prima casa” e terniamo in argomento dopo la testimonianza nel numero 82/2025 della GAZZETTA TRIBUTARIA sull’accorpamento di immobili.

FISCO OGGI del 12 maggio 2025 ci ricorda la necessità di una tempestiva richiesta dell’applicazione dei benefici “prima casa” a pena di decadenza, commentando una recente pronuncia della Corte di Cassazione.

Siamo in presenza di un trasferimento di proprietà di un bene immobile deciso con sentenza del Tribunale.

In base alla legge di registro la sentenza deve essere registrata e viene notificata alla parte l’avviso di liquidazione dell’imposta che deve essere pagato entro sessanta giorni.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8141 del 27 marzo 2025 ribadisce come questo termine, sessanta giorni dalla notifica dell’avviso, rappresenta la data limite di scadenza entro la quale devono essere eventualmente fatti valere i presupposti per godere dell’agevolazione “prima casa” sull’immobile acquistato (sia pure con sentenza).

Se entro detta data non viene espressa la volontà di usufruire dell’agevolazione, con la produzione della documentazione necessaria, è preclusa la possibilità di far valere altrimenti il beneficio.

La problematica formale per l’applicazione dell’agevolazione è vincolata alla tempestiva dichiarazione prevista dalla nota II bis dell’art.1 tariffa della legge di registro, che impone di far risultare entro la data dell’atto le necessarie affermazioni sulla spettanza dei benefici; nel caso di sentenza che trasferisce la proprietà, non essendoci la fase negoziale dell’atto di trasferimento, le agevolazioni, secondo la Cassazione, devono essere richieste entro la data di registrazione della sentenza, che si compie alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso.

Una costruzione forse formalmente accettabile ma che non risolve il dubbio del vostro commentatore: ma se il beneficio prima casa spetta in termini oggettivi perché, una volta dimostrato, non viene comunque riconosciuto, ma si è obbligati a quella che a volte può essere una corsa ad handicap con passaggi obbligati.

Stiamo trattando di un beneficio di natura sociale, volto a favorire l’acquisto della casa di abitazione, e non di prospettive di elusione fiscale!

Eppure vi sono casi, come questo, che obbligano a tre gradi di giudizio per sentire proclamare, alla fine, che il mancato rispetto di un termine, anche in presenza di requisiti oggettivi, non consente l’agevolazione, e in più si viene anche condannati alle spese di lite.

Forse l’istituto del beneficio “prima casa” andrebbe semplificato, ma intanto ricordiamoci di affermarlo il prima possibile!

 

Gazzetta Tributaria 84, 14/05/2025

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