PRESTITO DI PERSONALE: PER GIUSTIFICARE IL CAMBIO DI ROTTA SI SCONFINA NELL’INUTILE! (Gazzetta Tributaria n.79/2025)

PRESTITO DI PERSONALE: PER GIUSTIFICARE IL CAMBIO DI ROTTA SI SCONFINA NELL’INUTILE! (Gazzetta Tributaria n.79/2025)

79 – Ritorna una conferma sull’assoggettamenti ad IVA del prestito di personale.

 

Ricordavamo con la nostra GAZZETTA n. 178/2024 del 30 dicembre 2024 la nuova disciplina dell’assoggettamento ad IVA del costo del prestito di personale infragruppo, chiedendoci le ragioni di tanto accanimento che si trasforma, poi, in un movimento di carte senza costrutto (in effetti nel prestito di personale non c’è “valore aggiunto”) salvo una crescita drogata del volume di affari.

Arriva una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che sembra addirittura voler ampliare la portata dell’imposizione.

Infatti con l’ordinanza n. 9585 del 12 aprile 2025 i Supremi Giudici arrivano ad affermare che è irrilevante la circostanza che l’addebito da una società all’altra in caso di prestito di personale sia del solo costo o meno, perché siamo in presenza di una situazione nella quale si deve valutare esclusivamente il presupposto del distacco.

Una società ha distaccato proprio personale presso la collegata; addebita a questa il costo del personale distaccato con una fattura con IVA che trattandosi di una normale operazione di prestazione di servizi viene versata allo Stato dall’emittente il documento e detratta dalla società che ha ricevuto la prestazione e pagato la fattura.

Sembra un “normale” caso di attività commerciale, ma l’Agenzia delle Entrate rettifica la posizione della distaccataria (società che ha ricevuto il distacco) affermando che la detrazione dell’IVA non è automatica ma deve essere valutata l’inerenza dell’intera operazione.

Dopo due sentenze di merito negative per il Fisco viene presentato ricorso in Cassazione e il Supremo Consesso – probabilmente per giustificare una forzatura – afferma che l’operazione di prestito di personale è una operazione onerosa e quindi imponibile (prima forzatura) ma che la detrazione dell’IVA per la società che riceve il servizio è possibile solo valutando il carattere di corrispondenza tra il servizio prestato e il costo addebitato e pagato (seconda forzatura: una società non può regalare soldi ad altri!).

Potrebbe quindi verificarsi il caso –certamente astratto ma non si sa mai – che una società distacchi personale a favore di una collegata, fatturi a questa il costo del personale distaccato con IVA; la collegata paga la fattura e detrae l’IVA ma l’Agenzia contesta che il rapporto di disacco non era corretto, il costo è stato eccessivo o simili e nega la detrazione IVA alla società che ha pagato.

L’Erario incassa due volte l’IVA e ringrazia, ma la ragione ordinaria fa fatica a trovare il bandolo di una matassa sempre più intricata.

Salvo per il “beneficio” per le casse Comunitarie (che godono di un gettito maggiorato) era molto più semplice e lineare il vecchio principio della irrilevanza IVA del riaddebito del puro costo del personale!

La saggezza dei bei tempi andati!

 

 

 

Gazzetta Tributaria 79, 05/05/2025

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