PLUSVALENZE E INFORMAZIONE DISTRORTA (Gazzetta Tributaria n.99/2025)

PLUSVALENZE E INFORMAZIONE DISTRORTA (Gazzetta Tributaria n.99/2025)

99 – Un nuovo caso di presentazione ingannevole di una realtà inoppugnabile.

 

Uno dei punti fermi della tassazione delle persone fisiche è l’imponibilità delle plusvalenze realizzate sulla cessione di immobili: dopo un quinquennio dall’acquisto non vi è materia imponibile, mentre se la vendita è infraquinquennale l’esenzione vale solo per gli immobili adibiti a ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (art.67 TUIR).

E’ una situazione oggettiva, che non richiede particolari interpretazioni.

FISCO OGGI presenta come una vittoria dell’Agenzia delle Entrate una recentissima pronuncia in merito della Corte di Cassazione, n. 11786 del 5 maggio 2025 che riguarda, invece, un problema di prova, non già dell’intento speculativo – entro il quinquennio, se non vi è l’abitazione principale, la plusvalenza è automaticamente imponibile senza prova contraria – ma sull’esistenza dell’abitazione principale ed è contraria all’Agenzia1

Non è esatto affermare che, in caso di compravendita infraquinquennale, anche la mancanza di intento speculativo non vale ad escludere l’imposizione; questa è ex officio stabilita, senza possibilità di prova contraria, dalla legge.

L’ordinanza, invece, cassa con rinvio la sentenza di appello che era stata favorevole all’Agenzia perché i giudici di secondo grado non hanno valutato gli elementi di prova sull’esistenza nell’immobile dell’abitazione principale del cedente, e quindi rinvia la decisione nel merito alla Corte Regionale per assumere e soppesare le prove addotte.

La vertenza, quindi si imperniava sulla rilevanza dell’abitazione principale e non sull’esistenza della plusvalenza, perché come abbiamo ricordato questa, nell’intervallo di tempo indicato è oggettivamente riscontrabile.

Dispiace notare che spesso l’informazione di FISCO OGGI è forse eccessivamente di parte, e in questo caso presenta come successo processuale dell’Agenzia anche un caso di cassazione con rinvio proprio di una sentenza a favore dell’Agenzia!

Certamente questo caso non nasce sotto una buona stella: la presunta materia imponibile sarebbe stata generata nel 2009; dopo due gradi di giudizio di merito a favore del contribuente si arriva in Cassazione che nel 2018 cassa con rinvio la sentenza di merito; la controversia viene riassunta in Regionale che nel 2021 pronuncia sentenza a favore dell’Agenzia; il contribuente ricorre in Cassazione che come ricordato nel 2025 cassa la seconda sentenza di merito; sono prevedibili altri due gradi di giudizio prima di metter fine ad una controversia che dovrebbe essere solamente oggettiva: vi è stata o no l’abitazione principale del ricorrente?

Eppure se ne discute da decenni!

Comunque una fattispecie tanto lineare non merita una informazione non trasparente!

 

Gazzetta Tributaria 99, 03/06/2025

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