PEC AMMINISTRATORI: POCHE IDEE MA CERTAMENTE CONFUSE! (Gazzetta Tributaria n.108/2025)

PEC AMMINISTRATORI: POCHE IDEE MA CERTAMENTE CONFUSE! (Gazzetta Tributaria n.108/2025)

108 – Una norma non precisa viene variamente interpretata con sconcerto degli operatori.

 

Dal 1 gennaio 2025 è in vigore, a seguito di una modifica della legge di bilancio 2025, l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale, in aggiunta alla PEC obbligatoria della società.

Già i destinatari non sono chiari, dato che rimane il dubbio per i soci di società di persone (sono tutti amministratori di diritto ma magari non di fatto, e i patti societari?); gli amministratori di società semplice (è società ma non impresa); le imprese gestite da Fondazioni (non vi è la forma societaria) e così via; si aggiungono poi negli ultimi tempi incertezze sulla interpretazione che i vari enti preposti danno di quest’obbligo che risponde ad una logica inappuntabile: devo sapere dove e come trovare l’amministratore responsabile!

Già avevamo ricordato come vi sia una certa approssimazione nel mondo dei domicili digitali (Gazzetta Tributaria n.67/2025) ma negli ultimi tempi le complicazioni si sommano.

Intanto la scadenza (!) del termine: la legge non impone una data limite per l’adeguamento degli indirizzi per gli amministratori in carica, e allora interviene il Ministero delle Imprese, con nota del 12 marzo 2025, pag.2, a sottolineare che in assenza di un termine legale per l’aggiornamento appare “ragionevole” stabilire la scadenza del 30 giugno 2025.

Non è vero che questo sia termine tassativo, e fino al rinnovo delle cariche il Registro Imprese non può muoversi con sanzioni – le società di persone, che normalmente non hanno scadenze di cariche, possono tralasciare l’impellenza della iscrizione!

Poi l’indirizzo personale da iscrivere: secondo la nota del Ministero deve essere distinto da quello, obbligatorio, della società; la Camera di Commercio di Milano, dell’Umbria e di Torino affermano che l’amministratore può indicare che il proprio indirizzo digitale coincide con quello della società e in questo modo soddisfa (e dribbla!) l’obbligo di indicazione.

Inoltre non vi è chiarezza, e uniformità, sui costi dell’operazione: alcuni Registri Imprese chiedono diritti e bolli, specialmente differenziando se l’indicazione avviene per nuova iscrizione o rinnovo; il Ministero afferma che l’iscrizione deve essere esente da oneri.

Infine il problema sanzione: se non vi è un termine legale per l’esecuzione non si può prevedere una sanzione per inadempimento di una “indicazione” formulata in una nota ministeriale; eppure anche sulla stampa specializzata compaiono warning sugli effetti negativi dell’omissione!

Insomma, sembrava un piccolo fastidio burocratico e mano a mano diventa un caso eclatante sul rischio della prevalenza della burocrazia ottusa e sulla necessità di agilità nella gestione dell’impresa.

Si possono avere poche idee in merito, ma siano chiare!

 

Gazzetta Tributaria 108, 18/06/2025

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