16 Giu PAURA DEL CONFRONTO? (Gazzetta Tributaria n.107/2025)
107 – Ritorna il tema dell’ obbligatorietà o facoltà del contradditorio preventivo tra Agenzia e Contribuente, con un irrigidimento verso la contrapposizione frontale.
Come un fiume carsico che scompare e riaffiora tra le “montagne russe” della verifica dei redditi il tema della necessità o opportunità del contraddittorio preventivo tra le parti si ripresenta periodicamente alla ribalta.
Ce lo ricorda anche FISCO OGGI del 13 giugno 2025 che richiama una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione riguardante il dialogo preventivo tra le parti.
Una delle difficoltà maggiori, con riguardo ai rapporti tra cittadino e Amministrazione, è certamente legato anche al fatto che talvolta i presupposti per certe azioni sono di natura discrezionale, e questo alimenta ambiti di incertezza e aleatorietà.
Così sembra anche con riguardo all’iscrizione a ruolo di differenze (ex art.36bis/600, la c.d. liquidazione automatica) di imposte dovute a seguito della verifica della dichiarazione.
Il “principio del contradditorio”, codificato dall’art.6bis dello Statuto del contribuente non viene apprezzato dall’Agenzia, e non trova applicazione neppure a piazzale Clodio dove nell’ordinanza n. 13898 del 26 maggio 2025 si privilegia l’ambiguità dell’art. 6 c.5 della stessa legge n.212/2000 che impone la preventiva informazione del contribuente solo “…qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione … “.
Ma con un testo simile basta ritenere che non vi siano incertezze, o che queste riguardano aspetti marginali, per non dover azionare il contradditorio preventivo.
L’attenzione dell’interprete deve allora focalizzarsi sui termini: incertezze e aspetti marginali, e queste sono due tipiche valutazioni discrezionali, come sempre foriere di complicazioni e di contestazioni.
La pronuncia in esame, che come spesso capita riguarda fatti del 2007 (!) ha comportato a carico del contribuente un disconoscimento di crediti degli anni precedenti riportati, senza che di questi sia stato possibile ogni approfondimento, dato che l’Agenzia ha proceduto direttamente all’iscrizione a ruolo.
Anche lo scorso anno abbiamo ricordato più volte come (Gazzetta Tributaria n. 32/2024 e 166/2024 le più recenti) l’Agenzia abbia una sorta di rifiuto aprioristico nel confronti del contradditorio, un timore di mettersi in discussione quasi che gli Uffici Controlli optino per il trasferimento alla Giustizia Tributaria della valutazione sulle loro azioni, rifiutando invece il dialogo con il contribuente che potrebbe ridurre i tempi, facilitare l’attività dei Giudici Tributari eliminando tante liti bagatellari e confermare la fiducia del cittadino verso un Fisco collaborativo.
Sembra che gli insegnamenti di EZIO VANONI, il padre della riforma tributaria del dopoguerra, che contava molto sul “concordato” siano stati completamente dimenticati (sono anche insegnamenti di 80 anni fa!)
Ma a volte anche i ricordi antichi ritornano!
Gazzetta Tributaria 107, 16/06/2025
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