NON PUO’ ESSERE RICHIESTO UN CREDITO IVA NON RIMBORSATO! (Gazzetta Tributaria N. 28/2026)

NON PUO’ ESSERE RICHIESTO UN CREDITO IVA NON RIMBORSATO! (Gazzetta Tributaria N. 28/2026)

28 – Deve intervenire la Corte Suprema per affermare che un credito solo indicato e non utilizzato non può essere riscosso!

 Le aule di Giustizia a volte presentano circostanze tanto insolite da sembrare assurde.

Di recente è stato portato all’attenzione il caso di una impugnativa di una cartella di pagamento che pretendeva di riscuotere un credito IVA indicato in dichiarazione ma mai azionato, anche perché precedentemente l’Agenzia si era opposta al rimborso!

Per sommi capi la situazione è la seguente.

Un contribuente presentava una dichiarazione IVA (anno 2013) con un ritardo superiore a 90 giorni (dichiarazione di fatto omessa); in tale dichiarazione si evidenziava un credito IVA che veniva riportato l’anno successivo e chiesto a rimborso, negato; il credito veniva ancora riportato negli anni successivi e chiesto a rimborso nell’anno 2017, rimborso negato.

Successivamente l’Agenzia metteva a ruolo il credito IVA esposto nella dichiarazione 2017 affermandone l’inesistenza; la cartella veniva impugnata in primo grado ottenendo l’annullamento.

Con sentenza del 2024 la Corte di Giustizia di secondo grado accoglieva, invece la tesi dell’Ufficio e convalidava la carella, costringendo il contribuente a ricorrere in Cassazione.

Con l’ordinanza n. 33278 del 19 dicembre 2025 la Cassazione riconosceva il diritto del contribuente di non essere messo a ruolo per un credito solamente esposto e non azionato e cassava la sentenza impugnata mandando alla Corte di II Grado di verificare se effettivamente, come dichiarato, non vi era stato alcun utilizzo del credito contestato.

Si noti, per inciso, che la proposta di definizione spicciola preliminare della Cassazione era stata quella di respingere il ricorso, e solo il dibattimento ha fatto cambiare la decisione dei Supremi Giudici!

Per altro, pur stigmatizzando il comportamento del contribuente, certamente confusionario, e che prolunga per ben quattro anni la definizione del destino del credito IVA, si deve convenire con i Supremi Giudici che un credito mai utilizzato non può certamente essere richiesto in restituzione (non è mai stato azionato!), e la sola esposizione in dichiarazione diventa una rappresentazione innocua!

Piuttosto si deve apprezzare la dinamica della vicenda processuale: la sentenza di secondo grado era stata depositata l’8 luglio 2024; dopo poco più di un anno la Cassazione ha già risolto la vertenza (la camera di consiglio è della fine di novembre 2025!)

Questa è la strada verso il giusto processo che da sempre viene auspicato; è vero che essendo una sentenza di rinvio dovrà esserci un’ulteriore pronuncia nel merito ma forse si riesce a contenere la durata totale in dimensioni accettabili.

E’ anche questo un passo verso una sostanziale riforma tributaria.

 

 

Gazzetta Tributaria 28, 28/02/2026

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