06 Mar NON E’ PIU’ LA STAGIONE DEI PENTITI! (Gazzetta Tributaria n. 33/2026)
33 – In caso di risoluzione del contratto vi sono aggravi fiscali che sembrano ingiustificati.
Negli anni ’80 era di moda, in relazione alle più gravi fattispecie criminose, la c.d. stagione dei pentiti in cui venivano “premiati” con sconti di pena e altri benefici i malviventi che passavano dalla parte della giustizia.
In termini civilistici, invece, la Corte di Cassazione ribadisce che in caso di risoluzione di un contratto per mutuo dissenso l’eventuale restituzione di somme deve scontare ile imposte di registro e in misura piena!
Particolarmente nel settore immobiliare è frequente il caso di un contratto preliminare di compravendita che comprenda il deposito di una caparra, contratto preliminare che viene registrato normalmente a tassa fissa ma che sull’importo della caparra sconta l’imposta dello 0,5%.
Nel caso di mancata esecuzione del contratto (mutuo dissenso) derivante da diverse scelte imprenditoriali normalmente viene restituita la caparra già versata.
E’ sorto il dubbio sul trattamento fiscale di tale atto di risoluzione, e di recente si è anche espressa la Corte di Cassazione affermando che l’atto di risoluzione del contratto preliminare è soggetto a tassazione per l’imposta di registro ad aliquota ordinaria!
Sembra una palese forzatura!
Eppure con l’ordinanza n. 32217 dell’11 dicembre 2025, commentata in termini ovviamente consenzienti da Fisco Oggi del 9 febbraio 2026, la Corte ha riconosciuto che un atto di mutuo dissenso rappresenta un atto nuovo di trasferimento di ricchezza (invece è solo la restituzione del deposito cauzionale!) e in quanto tale deve essere assoggettato ad imposta ordinaria rappresentando un arricchimento!
Altro che stagione dei pentiti, anche cambiare idea può comportare un costo non indifferente!
E’ da notare che nel caso in esame la parte privata aveva avuto ragione in primo grado, perso in secondo grado e nella pronuncia finale il Supremo Collegio fa un po’ di confusione iniziale, indicando l’Agenzia come appellante (è palese, invece, che l’Agenzia è resistente!).
La sostanza, invece, è che non dare esecuzione, per accordo tra le parti, ad un contratto preliminare viene considerato un trasferimento di ricchezza come tale soggetto all’ordinaria imposta di registro, e questa pronuncia segue conclusioni similari che sono state più volte formulate nel tempo!
Per altro una aliquota del 3%, relativa a somme che a volte hanno dimensioni rilevanti pur non rappresentando arricchimento di alcuno, rappresenta un onere non indifferente.
Già l’imposta di registro è una imposta un poco insolita, ma questa applicazione del tributo decisamente cozza con il concetto costituzionale di capacità contributiva.
Ma tant’è, ricordiamo che non è più la stagione dei pentiti!
Gazzetta Tributaria 33, 06/03/2026
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