23 Set NEL PROCESSO TRIBUTARIO NON C’E’ POSTO PER “INVENZIONI” (Gazzetta Tributaria n. 160/2025)
160 – Le regole procedurali che guidano lo svolgimento del processo tributario sono tassative e inderogabili, e non sono accettabili ipotesi di adempimenti “alternativi”!
A volte riesce difficile comprendere come vi siano difensori che non si rendono conto delle formalità che governano il processo tributario, come se questo ramo della giustizia fosse una sorta di bonario accomodamento di soggetti litigiosi e non un percorso formale che si conclude con una pronuncia “IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”
Si deve ricordare che il processo tributario è il quinto filone dell’amministrazione della giustizia (Civile, Penale, Amministrativa, Militare, Tributaria) che presenta caratteristiche proprie, un codice di rito specifico, addirittura una sezione dedicata della Cassazione (la quinta sezione).
Eppure il caso che commentiamo rappresenta il tentativo, maldestro, di un difensore di superare la formalità tassativa ed inderogabile di dimostrare la tempestività del ricorso attraverso presunte ipotesi di acquiescenza, e viene duramente castigato dalla Cassazione, dopo avere perso i due gradi di giudizi di merito.
La norma generale, che anche i nostri lettori non specialisti, conoscono, è che il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto da impugnare.
La dimostrazione della tempestività della notifica deve essere fornita dalla ricevuta (nel caso oggi impossibile ma praticato anni fa) della consegna a mani o dalla ricevuta della posta o della struttura di spedizione nel caso di invio.
Oggi tutto è superato dalla necessità della ricevuta della notifica elettronica tramite SIGIT.
Una società sostiene di avere consegnato a mani un ricorso riguardante l’anno 2012 l’ultimo giorno di scadenza, non dispone della ricevuta ma si difende con l’affermazione che la controparte (Agenzia delle Entrate) non ha eccepito l’inesistenza del ricorso nei suoi atti difensivi.
Dimentica il contribuente che il codice di rito tributario è rigido nella necessità delle prove, e la irregolarità della notifica del ricorso è eccepibile d’ufficio, quindi non deve essere sollevata dalla parte.
L’insistenza del contribuente che ritiene comunque di poter svolgere le proprie ragioni (probabilmente sapendo di avere mancato la scadenza fondamentale del ricorso) porta, dopo lo svolgimento anche del terzo grado di giudizio in cui risulta soccombente come nei due gradi precedenti, ad una pesante condanna alle spese di lite, oltre a vedersi bollato come “impreparato”: “dalle norme ora richiamate emerge a chiare lettere ….” come riportato nella ordinanza n. 20627 del 22 luglio 2025 della Cassazione.
Non c’è spazio per l’improvvisazione creativa!
Quasi una lezione di procedura contenziosa tributaria che dovrebbe suonare a monito per chi ritiene che le norme del processo tributario non sono pilastri inderogabili ma che possono essere plasmati su di una realtà magmatica!
E il 1° gennaio 2026 entra in vigore il Testo Unico della Giustizia Tributaria con forme e percorsi specifici!
Gazzetta Tributaria 160, 23/09/2025
Sorry, the comment form is closed at this time.