NEGARE I BENEFICI: L’ AGENZIA NON SENTE RAGIONI E TENTA AD OLTRANZA! (Gazzetta Tributaria n.86/2025)

NEGARE I BENEFICI: L’ AGENZIA NON SENTE RAGIONI E TENTA AD OLTRANZA! (Gazzetta Tributaria n.86/2025)

86 – Spesso vi sono controversie sulla spettanza di benefici fiscali, a volte promessi con eccessiva larghezza, ma il caso ENEA, invece, dimostra solo una pervicace opposizione.

  

Una legge di quasi vent’anni fa ha stabilito un “bonus” fiscale per la riqualificazione energetica di edifici (legge 296/2006) condizionando tale beneficio al fatto che dei lavori di riqualificazione sia data preventiva comunicazione all’ENEA e che risulti la certificazione energetica e l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato in relazione alle migliorie conseguite (miglioramento di classe ecc.)

La legge prescrive anche che entro 90 giorni dalla fine lavori sia inviata apposita comunicazione all’ENEA.

Da anni assistiamo ad un inutile balletto rituale in quanto il contribuente dimentica, o ritarda la comunicazione di fine lavori all’ENEA, l’Agenzia delle Entrate procedere a rettifica automatica (ex art.36ter/600) o ad accertamento in rettifica della dichiarazione, disconoscendo il bonus per mancanza o tardività della dichiarazione energetica finale, il contribuente reagisce con ricorso e ottiene alla fine ragione, mantenendo il bonus.

È illuminante a tale riguardo la sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024 della Corte di Cassazione che espressamente afferma da un lato che il termine per la comunicazione di fine lavori non è prescritto dalla legge a pena di decadenza, dall’altro che la comunicazione tutta all’ENEA ha solo fini statistici e descrittivi, ma non può avere validità costitutiva.

Voce che grida nel deserto!

A primavera la Cassazione deve nuovamente intervenire con l’ordinanza n. 8019 del 26 marzo 2025 per ribadire che il rispetto del termine di 90 giorni per l’invio della comunicazione di fine lavori all’ENEA non è previsto a pena di decadenza, e quindi nuovamente viene data ragione al contribuente con condanna dell’Agenzia alle spese di lite.

Evidentemente la convinzione dell’Agenzia di essere nel giusto è particolarmente radicata, dato che la Suprema Corte deve intervenire nuovamente con due recentissime ordinanze, n. 12426 e 12428 del 10 maggio 2025 per ripetere l’irrilevanza del rispetto del termine dei 90 giorni per la comunicazione di fine lavori, stante la natura squisitamente statistica di questo invio che non può quindi avere inerenza con la spettanza del beneficio, una volta accertata l’esecuzione dei lavori.

Sorprendentemente in queste due ordinanze la Suprema Corte non ha voluto infierire compensando le spese di lite, a fronte di una affermata difformità di precedenti giurisprudenziali (eppure l’ultima pronuncia a favore dell’obbligo di comunicazione è del 2022!)

  Come un ritornello scontato viene in mente che il principio di buona fede e collaborazione dovrebbe valere anche in caso di pretestuosi dinieghi di diritti spettanti, ma quello affermato è un principio tipicamente dai connotati di “utopia”!

 

Gazzetta Tributaria 86, 16/05/2025

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