MITI E PARADOSSI TRIBUTARI: L’ INERENZA DEI COSTI (Gazzetta Tributaria n.76/2025)

MITI E PARADOSSI TRIBUTARI: L’ INERENZA DEI COSTI (Gazzetta Tributaria n.76/2025)

76 – Il concetto di deducibilità di un costo sembra vincolato allo stereotipo dell’ inerenza, da tempo superato dalla dottrina.

 

Luigi Einaudi oltre sessant’anni fa pubblicò un suo irriverente saggio sui “Miti e Paradossi della Giustizia Tributaria” demolendo con la sua profonda conoscenza della scienza delle finanze molti schemi consueti (la giusta imposta, la progressione ecc.).

Ci perdonerà il grande economista se parafrasiamo il suo titolo per commentare un’ennesima presa di posizione di FISCO OGGI sul problema dell’inerenza del costo nella contabilità d’impresa, confondendo alcuni punti fermi.

Si legge su FISCO OGGI del 23 aprile 2025 che “la deducibilità fiscale di un costo dipende dall’inerenza che lo stesso ha rispetto l’attività dell’impresa. ……deve rappresentare una spesa fatta per produrre reddito e non una forma di impiego dello stesso”

Se poi si va a cercare la qualificazione del costo nel TUIR, all’art.109 troviamo la precisazione che …… un costo è deducibile nella misura in cui si riferisce ad attività da cui derivano ricavi ………

Anche un lettore superficiale nota che vi è una ben marcata differenza tra spesa fatta per produrre reddito e spesa sostenuta in relazione alle attività d’impresa: da una situazione di corrispondenza biunivoca ad una relazione di secondo livello (si riferiscono ad attività).

Eppure FISCO OGGI, commentando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8120 del 27 marzo 2025 torna sul concetto di inerenza come vincolo immediato della corrispondenza tra costo e ricavo, mentre nel testo della stessa ordinanza in commento si legge: il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (….)ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità specificando altrove che il giudizio sull’inerenza è un giudizio qualitativo e non dimensionale.

Ancora rimarchevole appare la precisazione contenuta nella pronuncia che il fatto che un’attività sia prevista nello statuto della società o nell’oggetto dell’impresa non fa diventare deducibile qualunque costo riferibile a questa attività, dato che deve essere valutata l’effettiva funzionalità del costo all’attività d’impresa in generale.

Quindi il mito dell’inerenza continua a gettare la propria ombra sulle attività, e temiamo che il richiamo alla valutazione qualitativa del costo sostento possa generare nuove incertezze e perplessità (vi è sempre da temere quando i giudizi sono discrezionali e non meramente oggettivi, perché possono esservi sensibilità differenti!).

Con la massima stabilita dalla Suprema Corte “L’inerenza si commisura all’effettiva attività d’impresa ed alla funzionalità del costo a questa” speriamo di contribuire a sfatare questo mito (impresa certamente ardua!), anche perché il legislatore a suo tempo ha tentato di introdurre serenamente la categoria dei “costi di rappresentanza”, tipica categoria di costi indiretti, e dopo oltre trent’anni le interpretazioni difformi sono ancora migliaia.

 

Gazzetta Tributaria 76, 28/04/2025

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