MATITA ROSSA E MATITA BLU: ANCHE LA CASSAZIONE NON SOPPORTA GLI ERRORI GRAVI! (Gazzetta Tributaria n.142/2025)

MATITA ROSSA E MATITA BLU: ANCHE LA CASSAZIONE NON SOPPORTA GLI ERRORI GRAVI! (Gazzetta Tributaria n.142/2025)

 

142 – Pur nei termini “soft” propri dei Supremi Giudici a volte, tra le righe, si legge una dura reprimenda per gli errori pacchiani.

 

  Non è vero che tutto quello che promana dall’Agenzia delle Entrate è corretto, ma a volte vengano compiuti errori e distrazioni tali da meritare un richiamo pubblico da parte dei Supremi Giudici!

Nella ordinanza che andiamo a commentare si legge: “Invero non risulta completamente comprensibile la tesi dell’Amministrazione Finanziaria.”Cassazione n. 21025 del 24 luglio 2025

Tenuto conto della forma decisamente soft normalmente seguita dai Giudici una frase del genere è un grave errore da matita blu!

E per altro la fattispecie meritava una reprimenda.

Un contribuente sposta nel gennaio 2019 la propria residenza da un comune ad un altro, indica la nuova residenza nella dichiarazione dei redditi e in ogni altro atto.

L’Agenzia notifica nel novembre 2019, undici mesi dopo la variazione, al vecchio indirizzo la comunicazione di irregolarità ex art 36 bis/600; successivamente notifica la cartella di pagamento conseguente alla mancata risposta all’avviso e questa cartella viene impugnata per mancanza di valida consegna della comunicazione preventiva con risultati altalenanti nei gradi di merito.

Ricorre in Cassazione il contribuente che ottiene piena vittoria, l’annullamento della cartella e la condanna dell’Agenzia alle spese, con la ripetizione del principio di diritto che anche noi di recente abbiamo richiamato (Gazzetta Tributaria n. 129/2025): “la variazione della residenza anagrafica, decorso il termine di legge di 60 giorni, è opponibile all’Amministrazione Finanziaria indipendentemente dalla sua comunicazione all’Ufficio”

Torniamo all’affermazione che i dati già in possesso dell’Amministrazione non devono essere nuovamente ripetuti; lo Statuto del Contribuente, che non è solo una presa di posizione di principio ma ha anche valenza operativa impone l’autonomia delle informazioni già trasmesse.

Certamente il compito dell’Ufficiale Giudiziario è anche di verificare i dati nei pubblici registri, e tale compito è destinato ad alleggerirsi quando il domicilio digitale sarà universale; intanto, però, dato che vi sono una serie di situazioni che comportano la consegna “fisica” di atti e documenti, le ricerche debbono essere fatte, a pena di sentirsi accusare dalla Cassazione di aver tenuto un comportamento incomprensibile!

Oltre tutto la ricerca significa semplicemente, dopo il primo accesso infruttuoso, una richiesta all’anagrafe dell’indirizzo corretto!

In mancanza di tali adempimenti si cercano tutte le scuse, anche arrivando ad un comportamento non completamente comprensibile!

 

Gazzetta Tributaria 142, 01/08/2025

 

La Gazzetta Tributaria trasloca da p.za Diaz a v. Mayr 10, sempre a Milano; questo complesso spostamento che si concluderà a settembre potrà causare qualche ritardo e ci scusiamo in anticipo!

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