20 Feb MA L’IRAP NON CEDE? (Gazzetta Tributaria n. 23/2026)
23 – Una ennesima pronuncia di esclusione da IRAP per i lavoratori autonomi con una novità.
E’ ben noto che da anni (decenni) i lavoratori autonomi hanno intrapreso una battaglia contro l’IRAP che appare imposta discriminatoria.
Innumerevoli pronunce hanno sottolineato come sia rilevante per l’imposizione nel lavoro autonomo l’esistenza dell’autonoma organizzazione che permetta di superare il semplice apporto dell’opera intellettuale del lavoratore professionale, e in genere vengono esclusi da IRAP quei lavoratori autonomi che usano (proporzionalmente) una dimensione limitata di mezzi strumentali e si avvalgano di non più di un solo collaboratore a libro paga.
Eppure vi sono sacche di resistenza avvallate anche dalle Corti di Merito che devono essere smantellate dal Supremo Consesso come nel caso che descriviamo (tutte le pronunce della Suprema Corte sono in chiaro, e quindi compaiono i nomi di tutte le parti; purtuttavia non abbiamo mai riferito questi nomi per doveroso rispetto della privacy; in questo caso uno dei nomi, riteniamo, può essere fatto per una migliore comprensione della vicenda).
Un professionista esercita l’attività di Revisore per una delle più grandi organizzazioni mondiali di consulenza – KPMG S.p.A. – a cui fattura la totalità dei propri proventi; il soggetto non ha dipendenti e non dispone di spazi propri, lavorando presso la sede di KPMG.
Chiede il rimborso dell’IRAP pagata per gli anni 2013 – 2017, affermando l’inesistenza dei presupposti, ma le Commissioni Tributarie di Primo e Secondo grado della Lombardia negano il rimborso ritenendo che essere inseriti in una grande struttura rappresenti “l’autonoma organizzazione” richiesta per l’assoggettamento a tributo.
A seguito del ricorso di parte in Cassazione la Corte Suprema, con la sentenza n.30281 del 17 novembre 2025 afferma un principio che nella sua formulazione lapidaria appare rivoluzionario: una società, anche professionale, è soggetto diverso dai soci e dai professionisti che con questa collaborano; quindi il professionista che opera anche tramite la struttura della società a cui presta la propria consulenza non dispone personalmente, di una autonoma organizzazione, perché quella della società non è a lui direttamente riferibile.
Quindi questo professionista ha diritto al rimborso dell’IRAP e con la sentenza indicata viene ordinato il pagamento di quanto versato, con anche il rimborso delle spese legali per i tre gradi di giudizio!
Cicerone se la prendeva con Catilina (quo usque tandem…fino a quando….) e noi duemila anni dopo potremmo rivolgere la stessa invettiva verso l’IRAP: fino a quando…..
Oppure la necessita di gettito tributario comunque generato sarà la spinta per continuare a pretendere una imposta sfortunata e marginale anche dai lavoratori autonomi, e noi continueremo ad opporci!
Vediamo chi cede per primo (per questo nel titolo vi è un punto interrogativo!).
Gazzetta Tributaria 23, 21/02/2026
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