L’IVA CHE APPARE E SCOMPARE! (Gazzetta Tributaria n. 197/2025)

L’IVA CHE APPARE E SCOMPARE! (Gazzetta Tributaria n. 197/2025)

197 – Il problema del contenuto dell’accertamento induttivo puro muove la Cassazione a valutazioni “meno pesanti”

 

 Un problema che non ha ancora trovato una definitiva soluzione, e che viene riproposto da talune recenti pronunce è costituito dal contenuto formale di un accertamento induttivo “puro”.

In tale tipo di accertamento, giustificato dalla mancanza totale di elementi contabili – il c.d. evasore totale – l’Agenzia può imputare un reddito imponibile sulla base di elementi anche estranei al mero dato documentale.

In questo caso appare tutt’ora incerta la esatta collocazione dell’IVA sulla base del volume d’affari così accertato.

Una interpretazione vuole che l’accertamento sia solo relativo all’imponibile, e quindi l’IVA debba essere aggiunta al reddito accertato che ha solo riferimento con le imposte dirette.

Di recente, invece, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025 ha affermato che, in applicazione dei principi comunitari che sono stati di recente formulati, l’importo accertato deve essere ritenuto comprensivo di IVA, e pertanto la stessa imposta deve essere scorporata ai fini delle imposte dirette.

Questo vuol dire che in un accertamento induttivo puro di un reddito di 100 questo deve essere rilevato ai fini delle imposte dirette per solo 81,96 e il resto riguarda l’IVA, soggetta a specifiche rettifiche ed eventuale compensazione con l’IVA a monte.

Precedentemente la stessa Cassazione aveva affermato il contrario, ma questo prima che numerose pronunce dei giudici di merito avessero riproposto il problema che ora trova una risposta.

Dato però che nello stesso anno 2025 la Cassazione ha formulato due pronunce di contenuto opposto (la precedente è la n. 16471/2025) è facile prevedere che assisteremo tra poco ad una richiesta di remissione alle sezioni Unite per dirimere la controversia interpretativa.

La differenza non è da poco, dato che possono essere superate, o meno, le soglie di punibilità ai fini penali; possono essere trascorsi i termini per eventuali rettifiche differenziali; può essere esercitato il diritto alla detrazione che la giurisprudenza unionale non esclude anche in caso di evasore totale accertato, se sono disponibili elementi formali sufficienti.

Come si vede anche queste sliding doors dell’IVA che appare e scompare non sono un problema da sottovalutare, e non ci resta che attendere le prossime interpretazioni!

 

Gazzetta Tributaria 197, 05/12/2025

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