31 Dic L’IMPORTANZA DEL TERMINE LETTERALE ESATTO: IL CASO DEI CONTRIBUTI COVID (Gazzetta Tributarian. 205/2025)
205-Un problema di confusione impositiva generato da interpretazioni negative dell’Agenzia viene risolto dal Ministero con una rigorosa applicazione letterale.
La fine dell’anno porta anche la soluzione di un problema che aveva interessato tanti contribuenti che si scontravano con l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, naturalmente favorevole all’Erario.
Una veloce descrizione della fattispecie rende palese quello che sembrava un irrigidimento di maniera: negli anni 2020 e 2021 a seguito dell’emergenza COVID molte imprese hanno subito danni (perdita di fatturato, maggiori costi di gestione ecc.) con conseguente risultato di esercizio in perdita, anche fiscalmente e hanno riportato le perdite negli anni successivi per coprirle con utili.
In relazione a detti anni sono stati concessi contributi a fondo perduto per attenuare il risultato negativo e per sostenere l’economia.
Con una interpretazione successiva l’Agenzia ha contestato ai contribuenti interessati la riportabilità integrale delle perdite negli anni in cui vi è stato il contributo, che a detta dell’Agenzia essendo parificato ad un provento esente doveva essere portato in compensazione con la perdita, riducendola.
Questo provocava la rettifica delle dichiarazioni che avevano utilizzato la perdita nella sua misura piena, con sconcerto dei contribuenti e addirittura una interrogazione parlamentare per segnalare l’irrazionalità del comportamento.
Ancora il 2 Dicembre 2025 FISCO OGGI ribadisce che l’interpretazione dell’Agenzia, sulla riduzione della perdita fiscalmente riportabile a seguito del contributo COVID, è corretta e dovrà essere applicata.
Ci vogliono venti giorni per poter leggere l’ATTO DI INDIRIZZO prot.34 del Ministero delle Finanze del 22 dicembre 2025, a firma del Vice Ministro con delega per la fiscalità avv. Maurizio Leo che riporta la situazione alla logica: un contributo per l’emergenza COVID non deve avere impatto negativo per il percipiente, come era in caso di riduzione (azzeramento) della perdita riportabile.
La motivazione dell’atto di indirizzo riporta ai primi studio di diritto, quando ci insegnavano che: “la legge deve essere interpretata secondo il significato proprio delle parole” come recita l’art.12 delle preleggi.
Il Ministero precisa che le perdite riportabili possono essere ridotte in caso di esistenza nello stesso esercizio di proventi esenti o esclusi da imposta, mentre la norma che stabilisce il contributo straordinario COVID precisa che questo “non concorre” alla formazione del reddito.
Il vice ministro Leo precisa, quindi, che il contributo rappresenta un terzo genere (non concorre) diverso dalle situazioni di esenzione o esclusione, e pertanto non deve interferire con la misura della perdita riportabile.
Anche FISCO OGGI del 23 dicembre 2025 deve riconoscere l’esistenza di questa interpretazione, più favorevole rispetto alla normale casistica dei redditi esenti, smentendo quindi la rigida posizione negativa dell’Agenzia di cui aveva riferito solo venti giorni prima.
Vuol dire che, a prescindere dal contenuto della nuova finanziaria, l’anno si chiude con una buona notizia, almeno per molti contribuenti interessati dalla querelle Fisco/COVID.
Sarà il preludio di un nuovo periodo di fiscalità serena?
Buon Anno
Gazzetta Tributaria 205, 31/12/2025
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