21 Gen L’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ NON E’ REDDITO (Gazzetta Tributaria n. 7/2025)
7 – L’Agenzia conferma la regolarità di uno strumento finanziario che potrebbe attenuare gli sbalzi di reddito per autori e inventori.
Una recentissima risposta dell’Agenzia delle Entrate (n.13 del 20 gennaio 2026) mette in luce uno strumento, legittimo e fiscalmente neutro, che potrebbe stabilizzare i redditi di autori ed inventori, soggetti all’andamento imprevedibile degli incassi dei diritti d’autore.
Questa attività (artisti, compositori, inventori ecc.) produce un reddito assimilato a quello di lavoro autonomo (art. 53, c.1 lett.-b TUIR) e soggetto ad una imposizione per cassa con una detrazione forfetaria per spese.
L’andamento dell’incasso dei diritti d’autore può rappresentare uno dei più incontrollabili flussi di reddito, e quindi viene sottoposto all’Agenzia, con l’interpello indicato, un meccanismo per attenuare la variabilità del sistema.
Il nuovo percorso è questo.
Un artista stipula con una finanziaria un accordo per cui incarica la società di incassare, per suo conto i diritti d’autore mano a mano che maturano, curare i rapporti con SIAE, editori ed altre strutture di raccolta e trattenere una commissione per il servizio svolto.
In cambio la società riconosce, con una certa periodicità, una provvista finanziaria all’artista, importo che può rappresentare una anticipazione sui futuri diritti, e che sarà periodicamente liquidata in termini di compensazione automatica.
Direttamente interpellata l’Agenzia, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Autonomi, conferma che eventuali operazioni di anticipazione finanziaria sono fiscalmente irrilevanti: i diritti d’autore, quando corrisposti, saranno nominalmente attribuiti all’autore, anche se trasmessi per l’incasso al mandatario società finanziaria; all’autore sarà applicata la ritenuta prevista dal D.P.R.600, a questi sarà intestata la certificazione relativa e l’incasso del diritto d’autore, sia pure tramite la finanziaria, costituirà presupposto per l’imposizione diretta nell’anno in cui la società interposta avrà ricevuto il pagamento; pertanto in quest’anno l’autore presenterà la propria dichiarazione Unico PF.
In sostanza viene riconosciuto che l’interposizione di un soggetto terzo con la funzione di mandatario all’incasso non muta la natura del diritto d’autore, il suo trattamento fiscale e la sua imponibilità.
Il nostro autore, che con questo escamotage trasforma un provento incerto in una sorta di “rendita” certa perde solamente il diritto alla deduzione dell’onere che riconosce alla società interposta, in quanto la deduzione forfetaria per spese (25%) nei diritti d’autore non consente altre imputazioni di costi.
Probabilmente il beneficio del meccanismo finanziario dell’anticipazione periodica, con la sua stabilità, supera la mancata deduzione di costi, per altro controbilanciata da un generoso abbattimento.
Vuol dire, anche, che sono legittime le interposizioni di soggetti terzi che non realizzano distorsioni, nonostante il clima di caccia alle streghe che normalmente condiziona le valutazioni di convenienza!
Gazzetta Tributaria 7, 21/01/2026
Sorry, the comment form is closed at this time.