L’AGENZIA NON APPLICA LA LEGGE? (Gazzetta Tributaria n. 90/2026)

L’AGENZIA NON APPLICA LA LEGGE? (Gazzetta Tributaria n. 90/2026)

90 – La pretesa di trovare attività elusiva in ogni atto dei contribuenti conduce l’Agenzia a conclusioni errate.

 Un principio che divide da decine di anni i comportamenti dei contribuenti e l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è rappresentato dall’apprezzamento giuridico, fiscale e negoziale dell’atto con cui i soci cedono a terzi l’intero capitale sociale della società posseduta.

E’ la classica situazione in cui invece di cedere un immobile si cede l’intero capitale della immobiliare che lo possiede; si cede ad una società subentrante l’intero capitale sociale della società che esercita quella attività e così via.

E’ sorprendente che già nel 2012 (oltre dieci anni fa!) il Consiglio Nazionale del Notariato avesse pubblicato uno studio che afferma il principio che deve essere considerato solo il contenuto formale dell’atto; da allora si sono susseguite sentenze e interpretazioni pressoché concordi ma trovano il muro di gomma della Agenzia delle Entrate che ciclicamente ripropone l’ipotesi dell’operazione elusiva, della tassazione ai fini dell’imposta di registro dell’atto di cessione dell’intero capitale sociale come atto di cessione d’azienda, a volte con aliquote differenti se vi è una componente immobiliare.

Eppure già dal 2017 il legislatore aveva rafforzato il contenuto dell’art.20 della legge di registro, confermando che l’interpretazione degli atti deve avvenire secondo la valutazione degli effetti giuridici dell’atto, e non quelli economici.

Ciò nonostante si susseguono gli accertamenti in cui si afferma che la cessione dell’intero capitale di una società rappresenta una cessione d’azienda che, in quanto tale è soggetta ad imposta proporzionale di registro e non tassa fissa, tesi regolarmente smentita dalla Cassazione.

Anche il più famoso “comico” italiano, Roberto Benigni cadde sotto l’accertamento per imposta di registro e vinse, come dimostra l’ordinanza n. 18374 del 6 luglio 2025 della Corte di Cassazione, reiterata poi un anno dopo dall’ordinanza n. 19706 del 13 giugno 2026.

Entrambe queste pronunce, insieme con tante altre che non citiamo, per altro disattese dall’Agenzia e naturalmente ignorate da FISCO OGGI confermano la prevalenza del contenuto formale dell’atto rispetto a quello presunto dal tassatore in base al risultato economico dell’operazione.

La Cassazione, però, secondo il malcostume che più volte abbiamo stigmatizzato, giustificandosi con fatto che le pronunce favorevoli al contribuente sono recenti, compensa le spese di giudizio, con un concetto di favore per il Fisco che non è giustificato ma a cui, obtorto collo, dobbiamo abituarci; e pensare che il Notariato aveva già affermato le ragioni dei contribuenti quasi 15 anni fa!

Nel silenzio l’Agenzia tenta di non applicare la legge, anche se addirittura il legislatore aveva voluto chiarire tanti anni fa la portata dell’art.20 della legge di registro: almeno le Corti non le danno ragione, riconoscendo la correttezza del comportamento privato.

Gazzetta Tributaria, n. 90, 26/6/2026

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