LA TESTA NELLE NUVOLE …. E L’IMPOSTA ITALIANA (Gazzetta Tributaria n. 194/2025)

LA TESTA NELLE NUVOLE …. E L’IMPOSTA ITALIANA (Gazzetta Tributaria n. 194/2025)

194 – Con una specifica consulenza giuridica l’Agenzia presenta un quadro certamente confuso della tassazione del reddito dei piloti di aereo internazionali.

 

Il ricordo delle vacanze, magari in luoghi lontani e affascinanti, ha probabilmente condizionato anche l’interprete dell’Agenzia che torna sul tema dei voli internazionali con la risposta alla Consulenza Giuridica n. 15 del 25 novembre 2025.

Il problema deriva dalla necessità di sottoporre, in linea di principio, a tassazione il reddito prodotto in Italia da soggetti non residenti (i piloti di aereo non residenti).

La conclusione dell’Agenzia, certamente di difficile applicazione, è che per un pilota non residente si considera prodotto in Italia il reddito derivante dalla proporzione tar lo stipendio totale e le ore di lavoro (volate e soste) relative al tratte nazionali o interessanti il territorio italiano.

Questo principio, che trae origine dalla formulazione o dalla lettura, forse sbrigativa, dell’art.23, I° c. lett. c) TUIR – redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato –  con certe semplificazioni che rischiano di generare incertezze.

Il concetto teorico affermato dall’Agenzia è che nell’ambito di un rapporto di lavoro continuativo si ritiene che se la prestazione interessa in qualche modo il territorio dello Stato – volo internazionale con scalo in Italia –  deve essere quantificata la percentuale di ore/lavoro aventi riferimento all’Italia rispetto al totale che costituisce la base per lo stipendio del pilota.

Questo vorrebbe dire, per assurdo, che se il pilota di un volo USA – Italia deve passare il periodo obbligatorio di riposo in Italia dovrà pagare qui imposte mentre invece il pilota dello stesso volo a parti invertite Italia- USA, che riposa quindi negli States, avrà una minima incidenza dell’imposta italiana.

Altro quesito su come si valuta lo spazio aereo, che viene apoditticamente usato come riferimento base: un volo internazionale Il Cairo – Milano può entrare nello spazio aereo italiano all’altezza di Palermo, e percorrere tutta la penisola, (almeno due ore di volo) ovvero volare sul mare e rientrare nello spazio aereo italiano attraverso il corridoio aereo di Genova, con ben diversa incidenza dell’imposta italiana, che nel secondo caso si riferisce a poco meno di mezz’ora, un quarto dell’altra dimensione per lo stesso percorso.

La Direzione Contribuenti dell’Agenzia, che ha formulato la risposta, si salva in corner alla fine affermando apertamente che la sua è una riposta teorica, dato che le convenzioni internazionali bilaterali per evitare le doppie imposizioni regolamentano in genere tutte le fattispecie di reddito di lavoro dipendente, attribuendo la facoltà impositiva solo allo stato di residenza del lavoratore, senza spezzatino!

Severamente, però, afferma che nel caso non intervenga la Convenzione le norme devono essere applicate e non vi può essere sanatoria per le sanzioni in caso di errore, anche se l’incertezza regna sovrana.

Allora il vostro cronista si pone il dubbio, come altri commentatori, davanti a questo quadro fumoso: ma che bisogno c’era di una interpretazione che viene di fatto messa nel nulla dalle convenzioni internazionali, e certamente le compagnie aeree sono quanto di più internazionale si conosce!

O forse anche il redattore della risposta aveva la testa nelle nuvole!

 

 

Gazzetta Tributaria 194, 26/11/2025

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