05 Mag LA SPECIALITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO BATTE ANCHE L’ASSOLUZIONE PENALE (Gazzetta Tributaria n. 78/2025)
78 – Una specie di trattato della Cassazione sottolinea i rapporti di assoluta specialità e autonomia del processo tributario rispetto a quello penale.
Uno dei temi che più spesso vengono proposti ai professionisti è la rilevanza del giudicato penale (assoluzione) rispetto all’inizio o alla prosecuzione del processo tributario sul medesimo fatto.
Per intenderci, è tipica la confliggenza tra un accertamento per operazione “soggettivamente” inesistente, che comporta accertamento tributario per IVA e, spesso IRES e contemporaneamente l’apertura di un procedimento penale e l’eventuale assoluzione in quest’ultimo, che in genere ha tempi più brevi, dell’imputato “perché il fatto non sussiste”.
Dato che l’argomento è spesso all’attenzione degli studiosi è intervenuta la Corte di Cassazione con un vero e proprio ponderoso “trattato”: la sentenza n. 9158 del 7 aprile 2025 che sviscera quasi tutta la materia in ben 36! pagine di testo.
Viene ribadito che anche l’assoluzione, con sentenza passata in giudicato, dell’imputato nel processo penale non ha efficacia automatica di cessazione del presupposto per il processo fiscale, dato che anche gli Ermellini operano una serie di distinguo che lasciano perplessi, salvo ricordare, come fa la Corte nel punto 11.1 del testo, che il dovere contributivo è obbligo costituzionale che supera le singole posizioni individuali, temperato solo dalla “giusta imposizione”.
Ecco allora che viene sottolineato come l’assoluzione, per avere rilevanza anche tributaria deve essere piena (non per la c.d. insufficienza di prove); deve essere pronunciata in dibattimento (e quindi niente patteggiamenti rilevanti); deve riguardare l’identica fattispecie, e quindi niente richiamo per analogia.
Bontà loro i Supremi Giudici riconoscono che comunque l’assoluzione penale può avere effetto per l’esclusione da sanzioni riguardo al comportamento del contribuente, che però potrà essere oggetto egualmente (nonostante l’assoluzione!) di accertamento tributario che dovrà seguire le sue specifiche logiche sia in ordine all’onere della prova che alla rilevanza delle presunzioni.
Notiamo con stupore che questa sentenza ha la capacità di citare, quale rafforzamento del proprio assunto, anche il Testo Unico della Giustizia Tributaria, (D. Lgs. 175 del 2024) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026!
Una proiezione nel futuro assolutamente insolita, dato che in genere i giudici si basano su leggi esistenti e applicabili e non su strumenti futuri.
Compare infine, nella citata sentenza, al punto 23 un principio di diritto di cui si dovrà sempre tener conto: “…l’assoluzione….vale esclusivamente riguardo alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo solo come elemento di prova…”
In sostanza un fatto escluso da contestazione penal-tributaria rivive per la mera fattispecie fiscale e dovrà essere nuovamente valutato.
Sembra una situazione pirandelliana in cui la realtà muta in continuità secondo l’osservatore!
Gazzetta Tributaria 78, 05/05/2025
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