LA SIGNORA VUOLE IL “RITOCCHINO”: PAGA L’ IVA! (Gazzetta Tributaria n.114/2025)

LA SIGNORA VUOLE IL “RITOCCHINO”: PAGA L’ IVA! (Gazzetta Tributaria n.114/2025)

 

114 – L’ Agenzia cerca di mettere ordine nel trattamento IVA delle prestazioni di chirurgia estetica ma aggiunge problematiche diverse!

 

 Nel corso del tempo vi è stata una evoluzione del percorso di esenzione da IVA delle prestazioni di chirurgia estetica (e medicina estetica) portando progressivamente a delimitare il campo delle varie situazioni agevolate o meno.

Da ultimo l’Agenzia è intervenuta con la risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025 ribadendo, coerentemente con la normativa europea, la rilevanza della valenza terapeutica dell’intervento, anche se volto a correggere malformazioni e componenti estetiche.

Viene precisato che, quanto meno a far data dal 15 dicembre 2023, data di entrata in vigore della variazione alla legge IVA in materia di esenzioni sanitarie (D.L. 145/2023 e successive modifiche), la prestazione del medico o chirurgo rese alla persona per interventi di natura estetica rientrano nell’esenzione IVA solo se sono comprovate da apposita attestazione medica che ne conformi la necessità per finalità terapeutiche (eventualmente formulata dallo stesso medico che ha fornito la prestazione).

Questa limitazione non è un capriccio italiano ma si è resa necessaria dalla pronuncia in tal senso della Corte di Giustizia UE.

Ribadiamo quanto avevamo già trattato nel commento GAZZETTA TRIBUTARIA n.156/2024, con la sottolineatura che la risoluzione n.42 estende il trattamento di imponibilità alle prestazioni di medicina estetica (ecco allora che anche le visite del nutrizionista, il dietologo, i massaggi rigeneranti e così via non godono di esenzione se non hanno valenza terapeutica certificata).

La risoluzione ribadisce il trattamento diverso per le prestazioni dell’anestesista, che comunque effettua un’attività esente da IVA perché non è legata al fine dell’operazione chirurgica a cui presta assistenza; avevamo già sollevato, e ribadiamo in questo caso, che non è chiaro il regime IVA delle eventuali assistenze specifiche alla sala operatoria (diagnostica, TAC e simili, che potrebbero essere comunque esenti IVA).

In questo ulteriore approfondimento della complicazione fiscale del “ritocchino” dobbiamo ritenere che il problema che era stato sollevato in ordine alla detraibilità del 19% del costo sostenuto ai fini dell’IRES sia superato, dato che la norma delle imposte dirette riguarda in generale le prestazioni sanitarie, e questa qualifica della prestazione effettuata (si tratta certamente di attività sanitaria soggetta a vigilanza) non è messa in discussione dall’eventuale regime di esenzione o meno IVA.

Almeno in questo senso dobbiamo valutare la portata della risoluzione che affronta in modo totale i problemi, anche se lo stesso atto precisa bene, nell’oggetto, che è reso ai fini IVA.

Per altro la risoluzione esce dalla Divisione Contribuenti dell’Agenzia e non è pensabile che il problema IRPEF non sia stato approfondito!

 

Gazzetta Tributaria 114, 26/06/2025

 

 

 

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