LA PROFESSIONALITA’ DI QUALITA’ NON AMMETTE SCORCIATOIE (Gazzetta Tributaria n. 191/2025)

LA PROFESSIONALITA’ DI QUALITA’ NON AMMETTE SCORCIATOIE (Gazzetta Tributaria n. 191/2025)

191 – Una nota a conferma della volontà del legislatore di mantenere le garanzie proprie degli ordini professionali e fronte dell’assalto dei “peones”.

 

Una caratteristica tipicamente italiana, e circoscritta pressoché all’ambito della professione di “commercialista” è quella delle assurde pretese di esercitare una qualche attività consulenziale che vengono mano a mano avanzate da presunti difensori della libera iniziativa, che non hanno conseguito i titoli formali.

Sembra che, specialmente dopo la pubblicazione della legge n. 4 del 2013 che voleva sottolineare la disponibilità di lasciar svolgere una qualunque attività nei confronti di chi si occupa di settori che non vedono una professione organizzata e riconosciuta, la categoria dei commercialisti sia l’unica destinataria di agguati e tentativi di scippo.

Eppure sarebbe bastato leggere con attenzione il primo comma dell’art.1 della legge 4/2013 per rilevare che quella norma, in materia di concorrenza e libertà di circolazione, riguarda le professioni non organizzate in Ordini o Collegi

Questo vuol dire, secondo l’accezione comune che viene data al significato delle parole, che vi è libertà di esplicare la propria attività in settori che non hanno visto l’intervento del legislatore per codificare percorsi, valutazioni e garanzie.

Chiunque può svolgere la professione, per esempio, di “consulente d’immagine “, mentre per redigere un progetto edilizio la sottoscrizione è riservata ad un ingegnere che abbia svolto un ciclo di studi, superato un esame d stato e sia iscritto ad un ordine professionale che garantisce anche la deontologia.

Gli esempi possono essere numerosi, ma l’occasione per questo intervento è data dal fatto che ha nuovamente dovuto intervenire il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8962 del 17 novembre 2025 per ribadire che i c.d. tributaristi, lavoratori autonomi senza iscrizioni in albi professionali, non possono interloquire con la Pubblica Amministrazione rilasciando i visti (leggeri o pesanti) nelle dichiarazioni dei redditi.

E’ l’ennesima pronuncia che afferma la validità della scelta del legislatore di abilitare solo i professionisti iscritti a ordini e che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini anche sul piano deontologico …….. possono operare……anche a garanzia degli interessi dell’amministrazione” (la citazione è della sentenza 144/2024 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la legittimità delle attribuzioni limitate).

Eppure non basta mai, e si moltiplicano i tentativi di soggetti che non hanno avuto l’iscrizione all’albo di esercitare, in via surrettizia l’attività professionale.

E’ sorprendente come questo “assalto alla diligenza” sia più diffuso verso i commercialisti: non sono frequenti i caso di “avvocati abusivi” o di farmacisti senza ordine; eppure nel campo commercialistico fiorisco le “associazioni tributaristi”, la Lapet, i consulenti contabili e simili.

Speriamo che venga ribadito come la professione deve essere esercitata solo da chi è iscritto legittimamente all’Albo, e a questa urgenza provveda il nuovo Consiglio Nazionale che sarà eletto in primavera!

Non è tanto una affermazione corporativa, quanto una necessità di garanzia verso i contribuenti!

 

 

Gazzetta Tributaria 191, 24/11/2025

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