30 Mag LA PREFERENZA PER I REGIMI SEMPLIFICATI (Gazzetta Tributaria n.98/2025)
98 – Anche da particolari indiretti si percepisce la decisa preferenza dell’ Agenzia verso le forme di tassazione “piatta”, le aliquote forfetarie omnicomprensive, che semplificano anche aspetti collaterali.
Nelle locazioni principalmente abitative, anche se con pronunce dei giudici il panorama si va ampliando alle locazioni in genere, è possibile optare per il regime della c.d. cedolare secca (D. Lgs. 23/2011), e questa scelta comporta l’esclusione del reddito da locazione da IRPEF in capo al locatore, e da imposta di registro e bollo per il contratto.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Persone Fisiche, con la riposta n. 146 del 29 maggio 2025 affronta il problema della applicabilità di tale opzione alle pattuizioni accessorie, affrontando un caso che (detto sommessamente) sembra costruito ad hoc per affermare una estensione dei benefici.
Viene posto il dubbio sulla applicazione o meno dell’imposta di registro sulla clausola penale per il ritardo nella riconsegna dell’immobile in caso di finita locazione, contenuta in un contratto soggetto a “cedolare secca”.
La penale sarebbe pattuita in € 10 al giorno di ritardo, e l’imposta di registro per una clausola penale (che in quanto tale è incerta e quindi aleatoria) dovrebbe essere di € 200 (la misura fissa) con una evidente sproporzione.
Percorrendo un approfondito esame delle varie fattispecie la Direzione dell’Agenzia afferma che la clausola penale costituisce solo un accessorio rispetto al contratto principale (e vorrei ben vedere!); pertanto si deve avere riguardo al trattamento del contratto con l’obbligazione principale, che è il rapporto di locazione.
Ma se questo rapporto principale è esente da imposta di registro (e bollo) per beneficio specifico connesso all’agevolazione della “cedolare secca” vuol dire che anche eventuali pattuizioni accessorie rispetto all’obbligazione principale sono attratte dallo stesso regime agevolativo.
Quindi il contratto di locazione sarà validamente stipulato senza pagare alcuna imposta di registro o bollo anche sulle pattuizioni accessorie come l’esistenza di una penale.
Sherlock Holmes diceva al fido collaboratore “Elementare Watson!” e potremmo ripetere l’interazione salvo sottolineare come l’evidenza data a questo aspetto deve essere intesa come manifesta preferenza dell’Agenzia per i regimi semplificati come la cedolare “secca”
E oltre tutto in genere è un regime più favorevole anche per il contribuente, oltre che richiedere minori attività di registrazione, controllo e riscossione per l’Agenzia.
Un caso in cui il risparmio di formalità, imposte e riscontri soddisfa tutti.
Gazzetta Tributaria 98, 30/05/2025
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