LA GIRANDOLA DELLE PRESUNZIONI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE! (Gazzetta Tributaria n. 128/2025)

LA GIRANDOLA DELLE PRESUNZIONI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE! (Gazzetta Tributaria n. 128/2025)

128 – Quando si redige un accertamento non si può affermare l’equivalenza ricavo=reddito imponibile.

 

Ripetutamente abbiamo sottolineato come l’uso, a volte smodato, delle presunzioni nell’accertamento diviene fonte di incertezze e aggravi per il contribuente.

Ma a volte le presunzioni possono essere benvenute!

La recentissima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di accertamento analitico-induttivo deve essere letta a favore del contribuente, cui viene comunque riconosciuto il diritto a vedersi conteggiata una quota forfettaria di costi.

Con l’ordinanza n. 19574 del 15 luglio 2025 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di deducibilità di costi a fronte di un accertamento di ricavi con metodo analitico-induttivo, con scostamento, quindi, dalla struttura integrale della contabilità.

La Corte compie una approfondita valutazione della necessità di consentire un apprezzamento di costi anche in forma forfettizzata in presenza di un accertamento analitico-induttivo, sottolineando, tra l’altro, che questa situazione è comunemente riconosciuta in caso di accertamento induttivo puro, e non appare giusto che il contribuente la cui contabilità sia, almeno in parte, riconosciuta (accertamento analitico-induttivo) sia penalizzato nel riconoscimento di una certa deducibilità di costi stimati.

La pronuncia della Cassazione formula un principio di diritto particolarmente agile: “In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, ……. Il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti”.

Siamo al confronto tra due presunzioni, elemento che porterà certamente ad una animata dialettica con l’Agenzia, e che sottolinea la necessità di un contraddittorio preventivo efficace; è in ogni caso rilevante sottolineare che anche la Cassazione ha affermato che l’azione dell’Agenzia non è valida in modo aprioristico.

Il concetto di giusto imponibile, che non può che derivare dalla contrapposizione di costi e ricavi, sia pure rettificati, trova nuovamente spazio nelle valutazioni dei Supremi Giudici, e speriamo che l’invito che si legge tra le righe (le presunzioni devono sempre essere utilizzate in termini relativi) venga ascoltato anche dagli Uffici periferici dell’Agenzia (e che trasmettano tale messaggio alla Guardia di Finanza!).

Cesseranno così quelle costruzioni ipotetiche che non vogliono, in virtù di un principio di sanzionabilità aprioristica, riconoscere l’oggettività dell’attività economica.

Ogni avvicinamento alla realtà, anche attraverso la contrapposizione di presunzioni(!) non può che essere benvenuto!

 

 

Gazzetta Tributaria 128, 17/07/2025

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