LA FISCALITA’ PREVALE ANCHE SULLA DIPLOMAZIA! (Gazzetta Tributaria n.91/2025)

LA FISCALITA’ PREVALE ANCHE SULLA DIPLOMAZIA! (Gazzetta Tributaria n.91/2025)

91 – Il mondo tributario non può essere costretto da limitazioni derivanti da trattati internazionali e accordi diplomatici.

  

Questa situazione si potrebbe valutare in termini di “arroganza” ovvero di affermata autonomia dell’ambito tributario dallo scenario più ampio del processo ordinario, sia esso civile o penale, ma comunque suscita sconcerto.

I fatti che hanno riguardo a fattispecie di circa vent’anni fa (anno 2004), sono i seguenti: in base a indagini penali aventi ad oggetto ipotesi di riciclaggio la Procura della Repubblica rivolge una rogatoria alla Repubblica di San Marino per accertare l’esistenza di beni di un soggetto; l’Autorità Giudiziaria Sanmarinese rilascia le informazioni richieste con una clausola di specialità vietandone “l’utilizzo per fini diversi da quelli esposti nella domanda”;  la Procura della Repubblica autorizza l’utilizzo dei dati acquisiti a fini tributari ex art.33/600; viene emesso un avviso di accertamento contestando la mancata compilazione nella dichiarazione del quadro RW per beni detenuti all’estero.

Il contribuente contesta l’accertamento perché basato su “prove“ inutilizzabili, ottiene ragione in primo grado ma l’appello dell’Agenzia viene accolto, e si finisce quindi in Cassazione.

I Supremi Giudici, con la sentenza n. 8455 del 31 marzo 2025 respingono il ricorso del contribuente affermando che la clausola di specialità delle autorità sanmarinesi valeva per l’utilizzo in altro procedimento giudiziario “ordinario”, mentre per il procedimento di specifica competenza ammnistrativa quale l’accertamento dei redditi i dati acquisiti, anche dalle autorità estere, potevano essere comunque utilizzati.

E’ sicuramente presente anche un certo sentore di “confronto dimensionale” perché tra Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino i pesi politici sono ben differenti, ma in ogni caso non si può negare che una prima lettura della sentenza citata ha avuto il retro gusto dell’arroganza.

Per altro sappiamo che tutta una stagione di accertamenti si è basata anche sull’utilizzo della famosa lista Falciani (impiegato  infedele della banca svizzera che ha diffuso i nomi dei depositanti) e quindi non è sorprendente che la Corte di Cassazione arrivi a convalidare l’assunto che il mancato rispetto di una convenzione internazionale non riguarda un diritto di rango costituzionale protetto dalla nostra Carta fondamentale.

In ogni caso viene da pensare che quando Vincenzo Gioberti scriveva sul “Primato Civile e Morale degli Italiani” non immaginava che, invece, saremmo scesi anche a non rispettare le diposizioni dei giudici Sanmarinesi perché l’interesse nazionale (che è solo nel gettito!) è superiore, negando anche la validità dei trattati diplomatici.

Non sembra una bella figura.

 

Gazzetta Tributaria 91, 21/05/2025

 

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