03 Giu LA DIDATTICA DEL MAESTRO “MANZI” E IL PRESTITO DI PERSONALE (Gazzetta Tributaria n.100/2025)
100 – Un argomento considerato difficile obbliga l’Agenzia ad emettere una circolare didascalica.
Forse qualche lettore non giovanissimo ricorda che negli anni ’60 (due terzi di secolo fa!) il maestro Alberto Manzi curava alla nascente televisione pubblica un corso di recupero e istruzione per gli adulti intitolato “NON E’ MAI TROPPO TARDI” per insegnare (o recuperare) la capacità di leggere e scrivere.
Erano lezioni, o conversazioni didascaliche con facili esempi su argomenti semplici.
Probabilmente qualcuno alla Direzione Centrale della Normativa dell’Agenzia si è ricordato di queste schegge di storia nell’emanare la circolare n. 5 del 16 maggio 2025, che è firmata dal direttore generale dell’Agenzia Vincenzo Carbone, che tratta della disciplina IVA del prestito e distacco di personale.
Ci siamo già occupati dell’argomento nel commento ad una ordinanza di Cassazione – Gazzetta Tributaria n. 79/2025 – che si riferiva alla detraibilità dell’IVA sulle operazioni di prestito di personale.
Ora invece lo spettro di intervento è ben più ampio, trattando dii tutte le fattispecie di scambio di personale (e relativi oneri) tra soggetti IVA.
Intanto una considerazione di stile (ecco il richiamo a NON È MAI TROPPO TARDI!): la circolare commenta il nuovo decreto legge 131 del 2024 (convertito nel novembre 2024) che, come tutti i decreti legge deve essere giustificato e dettato da eccezionali circostanze di necessità e urgenza (lo recita la Costituzione): solo che il decreto dà attuazione ad una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 2020 (C-94/19) e quindi dove sia l’urgenza, quasi cinque anni dopo non è intuitivo.
Ma come diceva il Maestro Manzi non è mai troppo tardi!
Il richiamo a questo antesignano dell’istruzione tecnologica a distanza porta anche a valutare il contenuto della circolare, che in modo assolutamente insolito e sorprendente dedica molte pagine (per esempio pag.9, pag.11, pag.14) a formulare esempi riquadrati che vorrebbero spiegare con richiami alla realtà la portata delle norme.
Chissà come ha sofferto, l’estensore della circolare, della mancanza della tradizionale “lavagna di ardesia” dove riportare, in bella scrittura, la spiegazione!
Riguardo al contenuto della circolare si deve prendere atto che a seguito anche dell’intervento dei Giudici Unionali gli addebiti per il prestito o distacco di personale deve essere sempre considerati soggetti ad IVA, sia che ci sia una marginalità sia che questa manchi.
Bontà sua l’Agenzia riconosce che quando il distacco di personale sia a titolo gratuito non siamo in presenza di una fattispecie rilevante ai fini IVA (e ci mancherebbe!)
Sorprendentemente, e l’argomento merita probabilmente un approfondimento, a pag.12 della circolare troviamo l’affermazione che nel caso di somministrazione di lavoro temporaneo (le c.d. agenzia interinali che forniscono dipendenti temporanei) il corrispettivo pagato all’agenzia interinale rimane non imponibile IVA.
Forse ci sarà bisogno presto di una messa a punto del settore, e certamente non sarà mai troppo tardi!
Gazzetta Tributaria 100, 03/06/2025
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