23 Giu IRRIGIDIMENTO FORMALE E DECADENZA DA BENEFICI FISCALI (Gazzetta Tributaria n.110/2025)
110 – L’ esclusione da ogni elasticità nella valutazione della sostanza di un atto fa decadere da benefici generalmente spettanti.
I bonus edilizi, che si trasformano in un effettivo risparmio di imposta, suscitano sempre la massima attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che adotta in genere un criterio restrittivo nell’ammetterli.
Così si evince dalla risposta ad interpello n. 165 del 19 giugno 2025 con cui l’Agenzia sottolinea la differenza tra il soggetto che sostiene le spese per l’acquisto dell’immobile e il soggetto che risulta acquirente dello stesso, con la conseguenza che la mancata coincidenza comporta la decadenza.
Non è un gioco di parole, ma nel caso pratico un contribuente acquista un immobile che potrebbe godere del c.d. “sisma bonus” dichiarando in atto che l’acquisto avviene con l’utilizzo delle somme messe a disposizione dai genitori sul proprio conto (c.d. donazione indiretta).
Questa modalità di pagamento permette all’Agenzia, con la risposta in commento, di negare l’utilizzabilità del bonus in quanto si tratta di due soggetti (acquirente e pagante) differenti.
Intanto notiamo che l’Agenzia con palese volontà negativa non valuta neppure la circostanza che i genitori donanti siano conviventi con l’acquirente, nel qual caso il bonus spetterebbe egualmente.
Inoltre è evidente che la donazione indiretta, quando è formalmente finalizzata all’acquisto del bene agevolabile, è una modalità di conclusione del contratto perfettamente compatibile con le finalità dell’agevolazione.
Nell’ambito dei rapporti familiari (e siamo in presenza di una relazione genitore-figlio) lo stesso risultato a tutti gli effetti può essere raggiunto con una donazione formale (con tanto di atto pubblico), con una donazione diretta (trasferimento di fondi sul conto del donatario) oppure con la messa d disposizione della somma per effettuare il pagamento (liberalità indiretta).
Il risultato è uguale, i costi anche (stante la franchigia ai fini dell’imposta di donazione tra genitori e figli ben difficilmente vi sarà materia imponibile), forse con la liberalità indiretta vi sono meno passaggi, a vantaggio della semplicità, ma interviene la formale interpretazione dell’Agenzia che statuisce che si tratta di due fattispecie diverse, e la seconda non è agevolabile.
Quindi se il pagamento del prezzo avviene con bonifico dal conto dei genitori non spettano agevolazioni, se il bonifico dai genitori è verso il figlio e il pagamento del prezzo avviene dal conto così alimentato spettano le agevolazioni.
Non è intuitivo trovare una logica in questa perversa sequenza di complicazioni che può evidentemente applicarsi a tutte le fattispecie di acquisto di beni “agevolabili” con addebito sul conto del donante.
Sembra di dover concludere, quanto meno ai fini fiscali, “alla larga dalle liberalità indirette”, anche se non se ne comprende la ragione.
Gazzetta Tributaria 110, 23/06/2025
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