16 Giu INTELLIGENZA “ARTIFICIALE” E PROFESSIONALITA’ (Gazzetta Tributaria n. 82/2026)
82 – Alcune considerazioni in ordine a pronunce su ricorsi c.d. “automatici”.
Per primi sono stati i Tribunali Civili a dubitare dei ricorsi prodotti dall’Intelligenza Artificiale e presentati sic et simpliciter dagli avvocati nella vertenza.
Vi sono casi di ricorsi palesemente infarciti di eccezioni inutili o errate, inserite perché i programmi fanno fatica distinguere le varie fattispecie, che sono stai sanzionati dal giudice spesso con anche la condanna al risarcimento per lite temeraria.
Il ricorrente che ha usato un testo derivante da sistemi automatici e non aderente alla fattispecie è stato condannato a pagare, ex art.96 C.P.C., una somma per avere proposto una lite infondata e non supportata da adeguati motivi.
Ora intervengono anche i giudici tributaria, sia pure, per ora solo le Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado che rilevando la “fabbricazione a macchina” del ricorso lo dichiarano infondato per eccezioni non conferenti.
Effettivamente sembra che i ricorsi de quo fossero generici, con eccezioni buone per ogni situazione e quindi non aderenti alla specifica vertenza.
A chi scrive, alla luce delle decine di anni di attività sia tributaria che giornalistica, viene un dubbio: ma forse il nuovo mondo informatico ha cancellato anche la rilettura degli atti e dei testi?
Una volta, e certamente era il secolo scorso, dopo avere scritto un pezzo si procedeva ad una prima lettura di verifica, e non è escluso che vi fosse anche un secondo “setaccio” sia lessicale che concettuale, per evitare strafalcioni e ripetizioni.
Una rilettura anche dei ricorsi potrebbe evidenziare se il testo contiene eccezioni non legate al contesto, affermazioni di stile trite e ritrite (per esempio la mancanza del potere di firma del funzionario!) e generalmente infondate e così via.
A leggere le varie sentenze che sino ad ora hanno affrontato il tema dell’atto giudiziario (ricorso o simili) motivato utilizzando solo l’IA sembra che il concetto di rilettura sia stato completamente tralasciato: una volta formulata la domanda al programma di turno quello che ne scaturisce viene utilizzato in modo acritico, senza probabilmente neppure una lettura superficiale.
Chiaro allora che il giudice, quando si avvede che il testo che gli è stato sottoposto è frutto di un procedimento automatico non può che respingerlo, affermando anche la responsabilità personale del difensore che ha formulato atti erronei e non produttivi di effetti.
Saremo certamente curiosi di conoscere la reazione delle Compagnie di Assicurazione che stipulano le obbligatorie polizze di responsabilità professionale, quando dovranno risarcire le vittime della mancanza di rilettura dell’atto da parte del professionista, che si è fidato apoditticamente dell’Intelligenza Artificiale.
A meno che anche il programma della Compagnia Assicuratrice sia dominato dall’Intelligenza Artificiale e allora secondo le leggi sulla robotica di Azimov (concepite cento anni fa!) non può danneggiare né umani né altri robot!
Che razza di pasticcio, e basterebbe la serietà e l’umiltà professionale di rileggere gli atti.
Gazzetta Tributaria, 82, 16/06/2026
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