19 Nov INERENZA DEI COSTI! IL MITO FISCALE A TUTTO TONDO (Gazzetta Tributaria n. 189/2025)
189 – Un commento ad una pronuncia sui costi nel lavoro autonomo introduce il concetto di inerenza che sembrerebbe estraneo al mondo professionale.
Da quando nell’ordinamento tributario si attribuisce ai costi d’impresa la necessità dell’inerenza come presupposto per la deducibilità questo spauracchio estende a dismisura i suoi effetti.
Ricordiamo che il 5° comma dell’art.109 TUIR afferma che i costi sono deducibili se si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi; questo legame indiretto (si riferiscono) viene normalmente tradotto dall’Agenzia nella necessità di relazione biunivoca (ineriscono) con una evidente forzatura.
Se poi andiamo ad approfondire il mondo del reddito da lavoro autonomo non troviamo, nel panorama forzatamente ampliato delle varie sfaccettature dell’art.54 il termine inerenza, ma un generico richiamo alle spese di rappresentanza. (fino al 31 dicembre 2024 il redito di lavoro autonomo era regolato da un unico articolo complesso, il n. 54; dal 1° gennaio 2025 sono stati “gemmati” 8 articoli, da 54 a 54octies, per meglio modulare le norme)
In una recente pronuncia è intervenuta anche la Corte di Cassazione per aggiungere la qualificazione dell’inerenza alle spese di rappresentanza del professionista.
Infatti, con l’ordinanza n.26553 del 2 ottobre 2025 la Suprema Corte formula un principio di diritto che si può così riassumere: per le spese di rappresentanza, per rendere in concreto deducibile l’onere sostenuto per l’acquisto, occorre assicurare la prova che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non personali, e che pertanto gli esborsi sostenuti rispettino il requisito dell’inerenza”.
Sembra un discorso tautologico: se un bene è per uso personale non potrà mai essere deducibile!, ma tutta l’ordinanza citata ha un tono da incolpazione: viene sottolineato che il ricorrente è un commercialista di fama che ottiene un reddito rilevante; che non sono stati indicati i destinatari dei beni promozionali spesati (e sarebbe uno sgarbo!), che è stato spesato un “vaso Gallé rosso epoca 1900” e che c’è di male, dato che l’art.54 septies espressamente prevede tra le spese di rappresentanza l’acquisto di oggetti d’arte?.
Vi è un ulteriore passaggio significativo: non basta che si sia in presenza di una spesa che appare verosimile sia riconducibile a finalità di pubbliche relazioni, ma si deve assicurare la prova che le spese sono state sostenute per tale finalità; se manca la prova manca l’inerenza!
Ecco quindi che per un verso o per l’altro ritorna questo requisito dell’inerenza come presupposto indispensabile per la rilevanza del costo.
Certamente il concetto di spesa di rappresentanza è, in genere, di difficile delineatura, ma pretendere di ottenere, a tutti i costi, una dimostrazione dell’inerenza di una spesa di rappresentanza di un professionista appare veramente eccessivo.
Eppure bisognerà adeguarsi a questo criterio di interpretazione che sembra oramai inscalfibile!
Gazzetta Tributaria 189, 19/11/2025
Sorry, the comment form is closed at this time.