05 Set IL TROPPO STROPPIA! (Gazzetta Tributaria n. 152/2025)
152 – L’Agenzia è costretta a pronunciare una risposta talmente ovvia da sembrare irridente.
Certamente, sia per professione che per indole, siamo dalla parte dei contribuenti ma certe volte, esaminando gli interpelli rivolti all’Agenzia e le sue risposte, si resta sconcertati dal contenuto di talune richieste.
Questo è il caso della risposta n. 228 del 1 settembre 2025 che deve affrontare situazioni patologiche del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati.
Come sommariamente si può delineare, dal 2015, pur con una serie di modifiche e precisazioni, il reddito di lavoro prodotto in Italia da un lavoratore che rientri nel paese da un soggiorno riguardante almeno tre anni all’estero, e si impegni a restare in Italia a lavorare per almeno 5 anni costituisce materia imponibile solo per il 30% del totale.
Dato che questa agevolazione riduce ai minimi termini l’imposta a carico del lavoratore che è rientrato e per ben cinque anni, vi è una grande attenzione al riguardo.
Un contribuente rientrato in Italia nel 2022 e avendone i requisiti ha goduto del regime speciale sino al settembre 2023; poi ha perso il lavoro dipendente ed ha avuto accesso al regime sostitutivo dell’indennità NASpI.
Con l’interpello in esame chiede se, essendo nel periodo di cinque anni previsto, può applicare la riduzione agevolativa (imponibilità solo al 30%) all’indennità di disoccupazione percepita.
Con grande pazienza l’Agenzia specifica, in modo didascalico, che il beneficio riguarda i redditi derivanti dall’attività lavorativa, e può estendersi anche alle somme percepite in sostituzione dei redditi principali quando tali somme (come la cassa integrazione, l’indennità di maternità ecc.) traggono il loro presupposto dal lavoro prestato.
L’indennità NASpI, invece, costituisce una indennità mensile di disoccupazione slegata al lavoro dipendente, e quindi non è collegabile a fronte di una prestazione lavorativa, e correttamente l’Agenzia nega ogni agevolazione.
Ma quello che stupisce è che si sia potuto pensare che a fronte di un periodo di tassazione super ridotta (beneficio impatriati) e la successiva cessazione del rapporto si possa pretendere la prosecuzione, senza attività lavorativa, dell’agevolazione.
Come dicevano i vecchi Il troppo stroppia!
E non ha senso scomodare addirittura il vertice dell’Agenzia per sentire confermare che un certo beneficio è legato all’esercizio di una attività di lavoro.
Dobbiamo riconoscere che questa volta ha certamente ragione l’Agenzia!
Gazzetta Tributaria 152, 05/09/2025
Come annunciato nel mese di agosto 2025 – precisiamo che la: GAZZETTA TRIBUTARIA trasloca da p.za Diaz a v. Mayr,10 a Milano.
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