24 Giu IL TITOLO TRADISCE L’ AUSPICIO, MA NON LA SOSTANZA DEL PROVVEDIMENTO (Gazzetta Tributaria n.112/2025)
112 – Una recente pronuncia della Cassazione in materia di beni strumentali viene fraintesa da FISCO OGGI che formula un titolo ……… impreciso!
Come è noto uno dei maggiori problemi dell’interprete tributario è quello di delineare con precisione i confini tra costi d’impresa ed estranei, tra l’inerenza indiretta e la spesa indeducibile e così via.
L’art.109 TUIR, con il generico richiamo “a costi riferiti ad attività da cui promanano ricavi” non offre un parametro certo per delineare la linea di demarcazione tra costi d’impresa ed estranei.
L’argomento è stato affrontato di recente dalla Suprema Corte che ha cercato di limitare il campo delle interpretazioni, frenata per altro dal divieto di pronunciare essa stessa sentenze di merito, e FISCO OGGI non ha perso l’occasione per formulare un titolo “pro domo sua” ma che non riflette la sostanza della pronuncia.
I fatti sono questi.
Una società possiede un immobile accatastato come A/10 – Ufficio ma che è locato a terzi; i relativi canoni entrano nel bilancio come ricavi, e quindi concorrono a formare l’imponibile; i costi di manutenzione, anche straordinaria e gestione dell’immobile vengono dedotti e l’iva sugli acquisti relativi viene detratta.
L’Agenzia non accetta tale interpretazione, emette un accertamento che viene vittoriosamente impugnato in primo grado dalla società; l’appello dell’Agenzia viene respinto in secondo grado.
L’Agenzia ricorre in Cassazione per sentire dichiarare fondato il proprio accertamento ma la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13755 del 22 maggio 2025 rinvia la vertenza ad altra sezione della Corte Regionale perché non era stato valutato se l’immobile di natura strumentale (classificazione in A/10) ma non utilizzato direttamente sia comunque connesso al processo produttivo o totalmente estraneo ad esso.
Il titolo che ne scaturisce su FISCO OGGI per l’articolo di commento, pubblicato il 24 giugno, però è fuorviante: “L’immobile accatastato come ufficio ma affittato a terzi non è strumentale”.
La Suprema Corte ha invitato il giudice di merito a valutare se l’utilizzo di tale immobile locato sia o no compatibile con il reddito d’impresa, e non l’ha escluso a priori come forse auspicava il redattore dell’Agenzia!
Se vi fosse una pronuncia contraria alla società, alla fine, sarà necessario rivedere la dimensione dell’imponibile nei vari anni, perché l’immobile con i suoi costi e ricavi deve essere escluso dalla quantificazione del reddito!
Anche se poi, probabilmente, l’oggetto statutario della società ricorrente prevederà in via residuale anche l’attività immobiliare e quindi forse per la finestra il problema, escluso dalla porta, potrà essere rivalutato!
Si deve ricavare comunque un generico invito alla precisione nelle azioni, perché tutto viene passato al setaccio fine!
Gazzetta Tributaria 112, 24/06/2025
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