IL TEMPO COME DECORSO NON ILLIMITATO (Gazzetta Tributaria n. 22/2026)

IL TEMPO COME DECORSO NON ILLIMITATO (Gazzetta Tributaria n. 22/2026)

22 – Anche l’obbligo di conservare documenti e scritture ha un limite di durata!

 

Nel numero scorso della “GAZZETTA” abbiamo sottolineato come vi siano situazioni che sembrano slegate dalle cadenze temporali usuali; quasi a voler sottolineare la rilevanza dell’elemento “tempo” negli accadimenti umani interviene una recentissima pronuncia che svincola dall’onere di conservare indefinitamente atti e documenti contabili.

Ricordiamo brevemente le varie fattispecie possibili: ai fini civilistici, sia in termini di prova che sostanzialmente per evitare un eventuale addebito di bancarotta documentale, le scritture contabili ed i relativi documenti debbono essere conservati per 10 anni (art.2220 C.C.); ai fini fiscali la conservazione di dati e documenti è legata alla facoltà di procedere ad accertamento, e qualora questo sia stato emesso si deve attenderne la definizione per poter archiviare tutto; altrimenti la conservazione deve durare cinque anni.

Questo il caso portato alla Cassazione.

Ad una società veniva inviato nel 2012 un avviso di accertamento per l’anno 2007, con anche la richiesta di documenti riguardati operazioni del 2001; la società non forniva tali elementi affermando che era trascorso un decennio dagli atti, opponeva l’accertamento ottenendo ragione in primo e in secondo grado e l’Agenzia ricorreva in Cassazione.

Il Supremo Collegio, con l’ordinanza n. 2927 del 10 febbraio 2026 riconosceva come tardiva la richiesta dell’Agenzia che pretendeva la produzione di documenti ben oltre 10 anni dalla richiesta, e quindi convalidava la convinzione del contribuente che il decorrere del periodo decennale consente l’oblio totale sui dati contabili.

Non sono insolite le situazioni che proiettano a lungo nel tempo le proprie conseguenze.

Si pensi ad un finanziamento soci effettuato nell’anno 2000, che viene rinunciato nell’anno 2008; sottoponendo a verifica detto anno 2008, e la verifica si svolgerà nel 2012, non possono essere richiesti i documenti sull’origine del finanziamento, perché è trascorso il canonico decennio.

L’Agenzia ha tentato di far affermare dalla Cassazione che sino a che non sono spirati gli effetti dell’atto (nell’esempio finanziamento rimborsato) permane l’obbligo di conservare tutte le componenti contabili, ma il Supremo Collegio ha smentito, considerando prevalente il termine di richiesta: se inizia una verifica non si può andare indietro per più di dieci anni; una volta iniziata, invece, il termine di conservazione, è legato solo alla conclusione della stessa!

Dovrà essere attentamente valutata la portata di tale orientamento, ove si consideri che, per esempio, possono esserci procedimenti di ammortamento di immobilizzazioni che superano l’arco temporale del decennio: vuol dire che potrebbe non essere verificato il costo originario?

In ogni caso dobbiamo apprezzare, anche nell’ottica della progressiva affermazione del “giusto processo” che si pongano limiti temporali alle richieste di produzione di prove e documenti senza limiti di tempo

 

 

Gazzetta Tributaria 22, 20/02/2026

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