IL SOGNO DEL DIPENDENTE: L’AUTO AZIENDALE (Gazzetta Tributaria n. 154/2025)

IL SOGNO DEL DIPENDENTE: L’AUTO AZIENDALE (Gazzetta Tributaria n. 154/2025)

154 – Uno dei benefit maggiormente ambito in genere per i lavoratori dipendenti è l’uso di un auto aziendale e anche l’Agenzia delle Entrate viene coinvolta nella        valutazione dell’impatto fiscale.

 

E’ ben noto che l’utilizzo personale di un auto aziendale, con i benefici fiscali che comporta, è una delle componenti di welfare più diffusi ed ambiti.

In questo paese di “auto – dipendenti” (effettivamente il parco auto italiano è tra i più numerosi in Europa), la normativa fiscale prevede una tassazione molto agevolata per l’attribuzione al dipendente del beneficio di utilizzo promiscuo di una autovettura acquistata dal datore di lavoro: onere forfettizzato, ancorato alle tabelle ACI per una percorrenza convenzionale, possibilità di godere di servizi aggiuntivi (box ricovero, assicurazione automaticamente compresa ecc.) che saranno gestiti in aggiunta al benefit.

Data la diffusione della fattispecie devono essere affrontate tutte le circostanze che possono verificarsi, ed ecco la convergenza di interessi privati e beneficio generico aziendale che provoca la risposta n. 233 del 9 settembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate, subito commentata anche da FISCO OGGI.

Il quesito posto, che rappresenta la più palese dimostrazione della sovrapposizione del benefit aziendale con gli specifici interessi personali, è il trattamento delle somme che il dipendente paga (generalmente tramite ritenuta in busta paga) per aggiungere a proprie spese optional facoltativi al veicolo che gli viene concesso in uso.

In termini aziendali saremmo in presenza di una miglioria su beni di terzi (!), ma nello specifico abbiamo una trattenuta sullo stipendio del dipendente per pagare, per esempio, il gancio traino o l’impianto stereo che è stato installato sull’auto aziendale su richiesta, ed a carico del dipendente che ne usufruisce.

La conclusione dell’Agenzia è che tale costo è solo privato del dipendente, e quindi le eventuali trattenute che al riguardo sono effettuate sulla busta paga hanno natura esclusivamente finanziaria ma non vanno a coinvolgere il meccanismo di imponibilità agevolata del benefit.

L’Agenzia deve formulare questa risposta (per altro ovvia) a causa della cattiva qualità lessicale della norma agevolativa, che all’art.51, n.4 TUIR afferma che la base imponibile del benefit/auto deve essere calcolato “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”

Chiaramente il legislatore si riferiva all’eventuale partecipazione alla spesa dell’acquisizione dell’auto, ma dato che anche l’optional voluttuario viene pagato con trattenuta è sorto il dubbio sulla rilevanza di tali importi.

Dimostrazione che il fascino dell’auto presenta un carattere di priorità tra le necessità del dipendente, e l’auto più bella (!) sembra un sogno alla Fantozzi, per raggiungere il quale si sostengono ulteriori spese.

Complicando anche la vita all’interprete delle norme fiscali!

 

 

Gazzetta Tributaria 154, 11/09/2025

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.