IL FANTASMA DELL’IRAP CHE RITORNA! (Gazzetta Tributaria n. 186/2025)

IL FANTASMA DELL’IRAP CHE RITORNA! (Gazzetta Tributaria n. 186/2025)

186 – Questa imposta dai confini incerti continua a turbare le certezze impositive.

 

L’IRAP è una imposta destinata a scomparire, almeno secondo alcune affermazioni delle varie forze politiche, e certamente non sarà rimpianta, ma intanto continua a creare dubbi e incertezze.

Vuole essere un’imposta reale, che colpisce quel maggior apporto alla produzione di reddito portata dalla autonoma organizzazione dei vari fattori.

Dato che non vi è una formale codifica dell’autonoma organizzazione i dubbi interpretativi rimangono vivi, e costringono i giudici a sfornare pronunce in quantità certamente non proporzionale alla dimensione del tributo.

Un elemento di incertezza è anche dato dal fatto che dal 2022 l’attività dell’impresa individuale e del professionista singolo, qualunque sia la dimensione di ricavi e reddito, non soggiace ad IRAP, mentre la stessa attività svolta in modo collettivo deve assoggettarsi ad imposta – una contraddizione che prelude alla scomparsa del tributo ma che intanto interferisce con la normale attività.

Uno dei dubbi più frequenti è dato dall’imposizione sui redditi professionali di attività individuale (tipicamente quella di sindaco di società) di professionisti che appartengono anche ad uno studio associato.

E’ opinione diffusa che questo tipo di attività e di reddito non deve essere soggetto ad IRAP, ma questo solo se ha caratteristiche di autonomia: così almeno pronuncia la Corte di Cassazione con l’ordinanza  n. 27352 del 13 ottobre 2025.

Nel caso in esame vi è stato un contrasto nelle Corti di merito sul rimborso IRAP richiesto da professionisti facenti parte di uno studio associato che affermavano l’esclusione da imposta dei compensi per attività individuali (sindaco e simili); dopo la sentenza di secondo grado che dava ragione ai contribuenti l’Agenzia ricorre al Supremo Giudice che sottolinea, nella pronuncia commentata, che deve essere compiutamente valutata la individualità dell’attività svolta, dato che i richiedenti, parte di una associazione professionale, non avevano la partita IVA individuale e i compensi venivano fatturati e riscossi dallo studio associato.

Per questo la sentenza della Toscana è stata cassata con rinvio, e senza partita IVA individuale appare arduo affermare che l’attività personale non si è avvalsa anche (solo) della struttura dello studio associato, quanto meno per le attività contabili, e rimane l’incertezza sull’attribuzione della ritenuta d’acconto che è stata certamente versata a nome dell’associazione professionale.

Dato che l’unico requisito per l’assoggettamento ad IRAP è l’esistenza dell’autonoma organizzazione un percorso di confusione (senza titoli formali individuali) può rendere particolarmente arduo ottenere il rimborso.

Come spesso facciamo ci permettiamo anche un commento sulla dinamica processuale: abbiamo un atto di diniego, impugnato, del 2019, la sentenza di primo grado è del 2020; l’appello è stato deciso con sentenza del febbraio 2023 e nell’ottobre 2025 abbiamo la pronuncia di Cassazione –  in sei anni si sono percorsi tre gradi di giudizio, e questa è la più accettabile dimostrazione che si può giungere al giusto processo, senza scomodare il ricordo di Matusalemme!

Speriamo che questo pregevole indirizzo si diffonda.

 

 

Gazzetta Tributaria 186, 12/11/2025

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