13 Nov IL CREDITO VERSO L’ERARIO “VALE MENO (O NIENTE)!” (Gazzetta Tributaria n. 187/2025)
187 – Torna con valutazioni rigide l’opinione dell’Agenzia sulla inutilizzabilità dei crediti fiscali per pagare debiti accollati.
Quella che dovrebbe essere la legge “guida” nei rapporti tributari, la legge 212/2000 Statuto del Contribuente, all’art. 8, c. 2 afferma che è ammesso l’accollo dei debiti d’imposta altrui senza liberazione del contribuente ( e senza liberazione del debitore non si comprende che senso abbia!).
Conoscendo il cronico ritardo (quando è solo ritardo) nella liquidazione dei debiti fiscali con una certa frequenza gli operatori economici cercano ipotesi sia contrattuali che istituzionali per smobilizzare i crediti fiscali altrimenti inutilizzabili: secondo la generale interpretazione l’Agenzia ammette solo la compensazione dei crediti fiscali con i debiti erariali dello stesso soggetto, escludendo ogni ipotesi che esca dall’ambito strettamente individuale.
Si ritorna sul tema approfondendo la risposta n. 291 del 12 novembre 2025 che viene diffusamente trattata anche da FISCO OGGI della stessa data.
Questa volta il tentativo è quello di creare un contratto di rete tra imprese, che consenta agli aderenti di utilizzare reciprocamente i crediti fiscali per pagare debiti di altri partecipanti alla rete; nell’intenzione degli organizzatori non saremmo in presenza di un utilizzo di crediti altrui ma di uso legittimo di crediti propri (della rete) in compensazione orizzontale.
Niente da fare!
L’Agenzia con la riposta indicata ribadisce che l’accollo del debito altrui è ammesso solo se il pagamento avviene senza compensazione, dovendosi considerare come inesistente, invece, il pagamento effettuato in compensazione, con la necessaria conseguenza che essendo un pagamento omesso scattano le sanzioni!
Viene quindi ribadito che tutte le ipotesi di pagamento utilizzando crediti altrui (qualunque sia il titolo o la figura contrattuale che lega i due contribuenti) rappresenta un illegittimo accollo fiscale e come tale risulta sostanzialmente inesistente.
Tutto comprensibile, pur nella eccessiva rigidità, salvo il quesito di fondo: se non possono essere altrimenti utilizzati, perché i crediti fiscali non sono prontamente liquidati?
Viene il dubbio che questo irrigidimento dell’Agenzia sia conseguenza della tempesta di irregolarità che si è creata anni fa con i “famosi o famigerati” crediti d’imposta da superbonus edilizio voluti dal delirio cinquestelle; nel dubbio, data anche la componente truffaldina che quelle norme sciagurate hanno generato meglio chiudere qualunque porta!
E con sicuro danno dei contribuenti a credito, che si trovano con poste che “valgono meno!” perché difficilmente liquidabili.
Gazzetta Tributaria 187, 13/11/2025
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