IL CONTRIBUENTE “SUPERFICIALE” PERDE IL RIMBORSO E PAGA ANCHE LE SPESE! (Gazzetta Tributaria n.117/2025)

IL CONTRIBUENTE “SUPERFICIALE” PERDE IL RIMBORSO E PAGA ANCHE LE SPESE! (Gazzetta Tributaria n.117/2025)

117 – Interviene anche la Suprema Corte per precisare obblighi e poteri del contribuente che aziona un rimborso.

  

Quella che descriviamo ora è una storia emblematica della necessità di operare con il massimo rigore professionale nei rapporti contenziosi con l’Amministrazione, pena il danno e la beffa!

Un contribuente (e non un cittadino anonimo ma una banca di interesse nazionale!) chiede il rimborso di un credito IRPEG 1996; a fronte del silenzio rifiuto presenta ricorso, ottiene una sentenza favorevole che non viene impugnata e passa in giudicato nel 2007 (e già qui pare vi sia stata una certa distrazione perché ci sono voluti oltre 10 anni per la prima pronuncia!).

Di nuovo trascorre un tempo rilevante e la banca promuove nel 2016 il giudizio di ottemperanza per farsi attribuire il credito oramai confermato, ma dimentica di notificare la messa in mora con ufficiale giudiziario; il giudizio di ottemperanza viene dichiarato inammissibile.

Nel 2017 viene proposto un nuovo giudizio di ottemperanza che viene respinto in quanto la Commissione Provinciale rileva che il diritto al rimborso è prescritto essendo passati più di dieci anni dall’accoglimento della domanda di rimborso!

Nel 2020 viene proposto un terzo giudizio di ottemperanza respinto dalla Commissione Provinciale che ritiene che sull’argomento si fosse formato un giudicato definitivo.

Averso quest’ultima pronuncia viene proposto direttamente ricorso per Cassazione, in base alla speciale norma dell’art.70/546, c. 10, sulla base del fatto che il giudice dell’ottemperanza non poteva eccedere dal dichiarare la semplice esecuzione del provvedimento richiesto, senza derivare la valutazione sulle modalità e tempistiche.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14962 del 4 giugno 2025 non solo respinge la richiesta della contribuente, seppellendo definitivamente l’auspicato rimborso, ma la condanna anche alle spese di lite.

La Suprema Corte, che palesemente nella descrizione dei vari accadimenti della vertenza lascia trasparire una certa critica verso il comportamento della banca, afferma che nel giudizio tributario, a differenza del normale giudizio civile, il giudice dell’ottemperanza ha sempre il potere e il dovere di verificare tutti i presupposti del preteso rimborso.

Nel caso di quo, quindi, legittimamente veniva anche verificato il decorso del termine di prescrizione, e quindi l’impossibilità di agire una volta spirato tale termine.

Pretendere che, avendo trascurato di impugnare in termini ordinari la pronuncia che affermava questa prescrizione, sarebbe stato vietato al giudice dell’ottemperanza di approfondire i risvolti temporali dell’azione viene duramente castigato dalla Cassazione.

Quindi il nostro contribuente distratto ha perso il credito, è stato condannato alle spese di lite dei gradi di merito e della Cassazione e riceve anche un rimbotto procedurale.

Certamente una brutta figura, ma una vicenda di rimborso non può durare quasi trent’anni (IRPEG 1996!).

 

Gazzetta Tributaria 117, 04/07/2025

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