IL BUONSENSO SUPERA GLI STRETTI VINCOLI FORMALI (Gazzetta Tributaria n. 30/2026)

IL BUONSENSO SUPERA GLI STRETTI VINCOLI FORMALI (Gazzetta Tributaria n. 30/2026)

30 – La procedura tributaria può essere adattata alla realtà dei fatti

 Dal 1° luglio 2919 il processo tributario ha abbandonato il supporto cartaceo e le formalità relative (notifica, spedizione, copie autentiche, bolli e marche) per adottare esclusivamente la modalità telematica (art.16 D.L. 119/18).

Sono sorte interpretazioni difformi e polemiche varie sulla validità degli atti e delle notificazione (telematiche) a seconda del linguaggio che è stato usato per predisporre gli atti (PDF; .htm ecc.), ed ora richiamiamo l’attenzione su di un aspetto decisamente particolare, che ha provocato la formulazione di un principio di diritto della Cassazione che dovrebbe portare un po’ di chiarezza in una giungla (telematica!) di opinioni.

Un principio basilare della procedura civile (e quindi anche tributaria) è che un atto, anche se affetto da nullità diventa valido se raggiunge lo scopo per cui è stato formato; diverso è se l’atto è inesistente (art.156 C.P.C.).

La legge sul processo tributario telematico non commina neppure la nullità agli atti diversamente formati, ma specifica che la notificazione degli atti deve avvenire “esclusivamente” per via telematica.

Il caso che ha generato la pronuncia è questo.

Una società notifica tramite ufficiale giudiziario un atto di appello in forma cartacea all’Agenzia delle Entrate nel settembre 2019, poco dopo, quindi, dall’entrata in vigore del processo telematico (luglio 2019); l’Agenzia, nelle forme e nei termini dell’art.54/546 si costituisce in giudizio eccependo in via prioritaria la nullità dell’appello per la forma cartacea, e la notifica fisica, e tale eccezione viene accolta dalla Corte di Secondo Grado; ricorre la società in Cassazione, che con l’ordinanza n. 4230 del 25 febbraio 2026 accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte di Secondo Grado, affermando un principio di diritto forse più dettato da buonsenso che da rigide forme giuridiche.

Afferma la Cassazione “….in tema di notificazioni nel processo tributario è nulla (e non inesistente) la notifica eseguita in forma cartacea……………. ne consegue che la nullità può essere sanata….” Ed a supporto di tale pronuncia richiama gli insegnamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (23/05/2024) che sottolinea “come le tecnologie digitali devono contribuire ad una migliore amministrazione della giustizia …… ma deve sempre esistere una proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obbiettivo perseguito. Occorre pertanto evitare il formalismo eccessivo”.

Parole che forse sono più dettate dal comune senso di ragionevolezza, e non dalla prevalenza della rigida forma sulla sostanza, ma che non possono che essere benvenute in un mondo spesso condizionato da formalismi rigidi ed eccessivi.

Questa pronuncia dovrebbe forse sgombrare il campo da tutte le contestazioni sulle forme della notifica telematica, della generazione degli atti e della sottoscrizione, privilegiando la sostanza a fronte di vuoti rispetti formali.

Purtroppo anche in questo caso siamo in presenza di una vertenza che riguarda l’anno 2014, e che potrà forse vedere la conclusione dopo una quindicina di anni!

 

 

Gazzetta Tributaria 30, 03/03/2026

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