20 Mag I CONDONI ED I SOCI NON SONO TUTTI UGUALI! (Gazzetta Tributaria n.89/2025)
89 – L’ effetto della definizione della lite pendente può essere addirittura una aggravante per i soci!
La storia che andiamo a commentare ha una serie di peculiarità veramente sorprendenti!
Intanto il tempo: la pronuncia della Cassazione, nell’aprile 2025, mette la parola fine ad una lite che riguarda i redditi, e le imposte del 1993.
Oltre trent’anni di tempo per definire le imposte dovute, e nel frattempo chissà quante nuove generazioni si sono succedute!
Poi il merito che è problematico, ed erroneamente presentato: una società di persone riceve un accertamento per l’anno 1993, lo impugna e successivamente, essendo entrato in vigore quel condono “automatico” previsto dalla legge 289 del 2002 (versamento di un importo fisso per chiudere il contenzioso pendente, senza entrare nel merito) definisce la controversia.
Questa prosegue invece nei confronti dei soci che si trovano incisi, ex art.5 del TUIR dell’accertamento automatico di maggior reddito di partecipazione e che contestano la dichiarata inefficacia del condono della società per la loro posizione personale.
Dopo riassunzioni e rinvii si arriva alla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 11088 del 28 aprile 2025 che ripercorre i vari stadi della controversia e dichiara inefficace nei confronti dei soci quel condono che non era entrato nel merito della vertenza sulla determinazione del reddito, ma aveva semplicemente estinto il processo pendente a fronte di un versamento “automatico”.
Infine il commento di FISCO OGGI che nel numero del 16 maggio 2025 esce con un titolo ad effetto e fuorviante: “Il condono della società di persone non vale in automatico per il socio”.
Ci permettiamo di smentire questa affermazione: la definizione di un accertamento riguardante una società di persone, anche se derivante da un condono, certamente ha efficacia nei confronti dei soci, a cui il reddito, o maggior reddito, viene imputato per trasparenza ex at.5 TUIR.
Invece un condono che non entra nella determinazione dell’imponibile, ma si limita a cancellare la causa dal ruolo con il pagamento di un importo predefinito certamente non può esplicare efficacia nei confronti di un reddito di partecipazione, maggiorato o meno.
È il tipo di condono che rileva per il socio, e non una previsione di esclusione assoluta come sembrerebbe indicare il titolo criticato: certamente non si può fare di ogni erba un fascio e quindi prima di contestare fino in fondo, con ricorsi e cause l’Agenzia meglio valutare i presupposti e le circostanze: nel caso trattato i ricorrenti debbono pagare, tra spese e duplicazione del contributo unificato quasi ventimila euro!
Quindi il condono può valere in automatico per i soci di società personali, ma in ogni caso può comportare sensibili oneri!
Gazzetta Tributaria 89, 20/05/2025
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