21 Ott FA E DISFA’ L’E’ TUT UN LAURA’ (Gazzetta Tributaria n. 175/2025)
175 – L’Agenzia conferma che per certe ritenute fiscali (marginali) si deve procedere al versamento e poi chiedere il rimborso!
I lettori non milanesi (e magari anche questi) saranno sorpresi da leggere un titolo in dialetto – fare e disfare è un lavoro – tipico della Milano del ‘900 che cercava la razionalità nei comportamenti anche più semplici.
Ma la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito volutamente provocatorio sembra proprio la rappresentazione di questa situazione: il rispetto delle formalità richiede che taluni adempimenti vengano eseguiti e poi annullati!
La riposta in argomento: n. 265 del 17 ottobre 2025 è un capolavoro di bizantinismo nell’applicazione di norme contradditorie.
La situazione è relativamente semplice e di limitato peso economico, ma di sicura complicazione formale.
In base ad una norma agevolativa del 2024 i premi in denaro corrisposti da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) a sportivi dilettanti sono esenti da ritenuta fiscale se non superano individualmente l’importo, in ragione anno, di € 300.
Detta agevolazione non è stata prorogata per il 2025 (forse per dimenticanza), ma il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D. Lgs. 33/2025) in vigore dal 1° gennaio 2026 ripresenta l’agevolazione.
In sostanza vi è un “buco” di un anno, mentre è palese la volontà del legislatore di esentare da ritenuta tali importi (si noti bene che stiamo trattando di una ritenuta a titolo d’imposta che, individualmente, al massimo raggiunge 60 euro!).
Un’Associazione Sportiva chiede lumi all’Agenzia sul comportamento da tenere e Roma risponde con la pronuncia indicata che da un lato conferma che la ritenuta deve essere applicata nel 2025; che la ritenuta di dicembre deve essere versata nel gennaio 2026 perché effettuata in base a norme in vigore l’anno prima, ma che visto il trattamento più favorevole nel 2026 potrà essere presentata istanza di rimborso per le ritenute effettuate nel 2025 verso il medesimo soggetto entro l’importo di € 300 di premi lordi.
In sostanza: nel 2025 c’è l’obbligo di effettuare e versare la ritenuta; nel 2026, quando devo dichiarare tali ritenute (mod.770) non vi è più una norma in merito, e quindi posso chiedere il rimborso di quanto versato(!); una volta ottenuto dovrò restituire la somma (si ripete, al massimo 60 euro!) all’atleta.
E’ difficile comprendere la ratio di tale risposta, che certamente muove una “valanga” di dati e informazioni per un risultato che in termini pragmatici è irrisorio – individualmente poche decine di euro! – ma che comporterà impegno di risorse – le istanze di rimborso devono essere vagliate dall’Agenzia delle Entrate, coinvolgimento di più enti – l’Agenzia delle Entrate deve approvare il rimborso, ma questo deve essere eseguito dall’Agenzia Riscossione – e tutto a seguito di una probabile dimenticanza nel provvedimento milleproroghe del 2025.
Fare e disfare è certamente un gran lavoro, e forse non vale la pena, e Penelope ne sa qualcosa!
Gazzetta Tributaria 175, 21/10/2025
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