EMERGENZA COVID E UDIENZE A DISTANZA: NON ESAGERIAMO! (Gazzetta Tributaria n.138/2025)

EMERGENZA COVID E UDIENZE A DISTANZA: NON ESAGERIAMO! (Gazzetta Tributaria n.138/2025)

138 – Il collegamento telefonico di un giudice (ma anche delle parti) è incompatibile con l’udienza tributaria pubblica!

  

Il luogo dove si esercita la giustizia è, per antonomasia, un “tribunale” e tale deve essere considerata anche la sede della Corte di Giustizia Tributaria, il tribunale fiscale.

Secondo l’art.33 del rito tributario (d. Lgs. 546/792) se le parti lo richiedono il processo viene trattato in pubblica udienza.

La legislazione emergenziale COVID nel 2020 aveva stabilito (e la norma è ancora in vigore, nonostante l’emergenza sia fortunatamente finita da anni!) che le udienze pubbliche possono svolgersi con le parti, i giudici e il personale di segreteria collegato in audio video conferenzacon modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio”.

Il passo citato che fa parte del provvedimento che regola le udienze da remoto, sottolinea, come sosteniamo sempre anche da queste colonne, la prevalenza dell’aspetto “fisico” del contradditorio, che deve coinvolgere vista e udito.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20836 del 23 luglio 2025 ha dichiarata nulla una sentenza della Corte Regionale della Lombardia che era stata resa da un collegio in cui un giudice era “in collegamento telefonico”.

Sottolinea il Supremo Collegio che l’udienza deve “consentire ai partecipanti di vedere e sentire le persone presenti in luoghi diversi, in questo modo garantendo anche l’effettività concreta del contradditorio nella discussione orale, che connota l’udienza pubblica”.

Non è solo questo commentatore che privilegia all’estremo il contradditorio fisico, ma anche il Giudice di terzo grado sottolinea come sia necessario garantire la vista e lo scambio sonoro nel dibattito, tanto da annullare una sentenza resa senza che questo fosse assicurato per tutti i giudici!

Per altro l’etimologia del termine stesso “TRIBUNALE” deriva dal latino “tribuna” che indica il luogo, aperto, sopraelevato, dal quale il giudice pronunciava giustizia.

Tutti concetti lontani anni luce dall’idea di un collegamento telefonico tra i membri del collegio giudicante, collegamento che non offre garanzie neppure sulla persona che ascolta!

Ben venga quindi l’intervento della Suprema Corte sul richiamo al rispetto delle norme per garantire un certo rispetto della pubblicità almeno visiva, sia pure surrogata dall’elettronica, dell’udienza.

Sembra che anche alcune Corti di Giustizia Tributaria abbiano ereditato l’idiosincrasia del contradditorio fisico che è propria dell’Agenzia!

Cerchiamo di salvarle.

 

Gazzetta Tributaria 138, 29/07/2025

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