31 Lug DIFESA LEGALE DELL’ AMMINISTRATORE: NUOVA SOTTOLINEATURA E PERCORSI ALTERNATIVI! (Gazzetta Tributaria n.141/2025)
141 – L’argomento dell’inerenza di un costo per difesa legale merita un approfondimento.
Nella GAZZETTA TRIBUTARIA n. 136/2025 abbiamo commentato la pronuncia della Cassazione in ordine alla detraibilità IVA e deducibilità IRES delle spese legali sostenute per la difesa di amministratori e dipendenti di una società, coinvolti in una vertenza penale, criticando lo scostamento tra i due regimi fiscali di rilevanza del costo.
Lo spunto era dato da un intervento su FISCO OGGI del 24 luglio 2025, e sorprendentemente troviamo ribadita questa fattispecie con un articolo molto ben fatto, sempre su FISCO OGGI del 30 luglio 2025.
Il richiamo è ad un’altra sentenza di Cassazione, sempre dello stesso tenore.
Incuriositi abbiamo approfondito e la situazione si presenta in questi termini:
La CORTE di CASSAZIONE il 25 giugno 2025 ha emesso tre sentenze, contraddistinte dai numeri 17111; 17112; 17113, nei confronti della stessa società che aveva ricorso in relazione a tre accertamenti IVA degli anni 2013/ 2014/ 2015.
Sono state commentate le prime due sentenze con la nota ripresa da GAZZETTA TRIBUTARIA di settimana scorsa, ed ora l’attenzione viene portata, con un corposo articolo di quattro pagine, sulla terza sentenza relativa al 2015.
Il presupposto è identico, e altrettanto identico è il contenuto delle sentenze.
Data questa insistenza dell’Agenzia sull’argomento è opportuno svolgere qualche precisazione.
Da un lato si deve rilevare che l’Agenzia ha parzialmente modificato la propria posizione, inizialmente di completa chiusura, fino a tre anni fa, riconoscendo ora la deducibilità ai fini delle imposte dirette dell’onere sostenuto, purché la fattispecie sia riferibile all’impresa, cioè per esempio:(denuncia dell’amministratore per inquinamento) e non a questa estranea (vi è stato il caso di denuncia per calunnia da parte di un collega); la fattispecie del rimborso delle spese legali di difesa deve essere pattuito anticipatamente (vi sono contratti collettivi di lavoro che già lo prevedono); infine deve essere valutato se non possa essere rassicurante per l’impresa spesare il conto della difesa, IVA compresa, ai fini della deducibilità IRES rispetto a detrarre l’IVA e rischiare una contestazione che secondo la tendenza attuale è destinata alla sconfitta (con aggravio di spese legali).
Esempio: l’onere dell’amministratore è 100+iva=122; se ritengo portare in detrazione l’IVA vi è un costo di 100= risparmio di IRES 24; IVA detratta 22 e riduzione di imposte 46; l’eventuale contestazione con mancata detrazione di IVA porta ad un aggravio di circa 15 (sanzione 70% su 22) e quindi un esborso di 37; se deduco l’intero costo più IVA il risparmio IRES è 29 senza interessare l’IVA; la differenza è limitata.
Inoltre appare significativo, nell’apprezzamento dei giudici, il fatto che l’onere venga direttamente sostenuto dall’amministratore che ne chiede poi il rimborso e non direttamente gestito, e pagato dall’impresa.
Se si tratta di un impegno contrattuale dai contorni definiti diventa un onere diretto della società, e non già un rimborso spese di esercizio dell’attività di amministratore.
In questa forma, secondo l’attuale contenuto delle sentenze di cui stiamo trattando, la detraibilità non dovrebbe essere messa in discussione.
Il rimborso delle spese di difesa potrebbe essere valutato negativamente (come fa la Cassazione) senza legame diretto con l’adempimento del mandato di amministratore, mentre se l’onere è direttamente a carico della società questa correlazione può non essere necessaria.
Rimane la perplessità del commentatore sulla legittimità dell’affermazione che talune poste possono essere inerenti ai fini della quantificazione del costo ma non inerenti ai fini della detrazione dell’IVA: la stessa prestazione!
Gazzetta Tributaria 141, 31/07/2025
La Gazzetta Tributaria trasloca da p.za Diaz a v. Mayr 10, sempre a Milano; questo complesso spostamento che si concluderà a settembre potrà causare qualche ritardo e ci scusiamo in anticipo!
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