DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI: PROCESSO ALLE INTENZIONI! (Gazzetta Tributaria n. 123/2025)

DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI: PROCESSO ALLE INTENZIONI! (Gazzetta Tributaria n. 123/2025)

123 – La detrazione IVA è possibile solo in presenza della previsione di una attività soggetta ad IVA.

 

Come abbiamo più volte ripetuto, e come è principio cardine nell’ordinamento comunitario, la disciplina dell’IVA è strutturata sul principio fondamentale della detrazione dell’IVA sugli acquisti in relazione all’applicazione dell’IVA sulle vendite (detrazione di imposta da imposta).

In un meccanismo “a regime” in questo modo viene versata dal contribuente solo il differenziale, l’imposta sul valore aggiunto.

Possono verificarsi distorsioni quando la successione temporale degli accadimenti, per esempio, non consente di avere coincidenza tra acquisti e vendite (attività preparatoria, costruzione dello stabilimento che entrerà in produzione dopo anni ecc. ), e in questi casi, pur con adeguate cautele, è consentito al contribuente, anche in mancanza di IVA a valle, di richiedere il rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti.

La giurisprudenza, e la stessa Agenzia delle Entrate hanno riconosciuto rimborsabile l’IVA sulle spese sostenute per l’attività preparatoria per il futuro esercizio di impresa.

Interviene ora la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15638 del 12 giugno 2025 per introdurre un nuovo elemento discriminante per il rimborso dell’IVA sulle attività preparatorie all’esercizio di impresa: l’attività prospettata deve dare luogo a proventi imponibili!

L’ordinanza in commento, infatti, afferma che se l’attività d’impresa è orientata verso una attività esente IVA (attività finanziaria nel caso specifico), dato che vi sarà un pro-rata di indetraibilità del 100% non può essere richiesta a rimborso anche l’IVA pagata sulle attività preparatorie.

Quindi non siamo più in presenza di una detrazione di imposta da imposta, con eventualmente la valutazione del pro-rata, ma solamente ad un apprezzamento prospettico dell’attività che si andrà (eventualmente) a compiere: anche la Cassazione condivide il ragionamento che, siccome sarà svolta un’attività che comporta ricavi esenti da IVA, non può essere detratta (e quindi rimborsata) neppure l’IVA pagata in anticipo.

Forse il ragionamento appare, prima face, condivisibile, ma poi l’attenzione è attratta dal fatto che mentre l’attività “futura” è ipotetica, e le circostanze possono cambiare anche rapidamente, l’onere sugli acquisti (che sono avvenuti nell’ambito d’impresa!) è certo e storicamente collocato.

Allora si scontrano i due momenti della detraibilità delle attività preparatorie e la finalizzazione di queste attività, con o senz’IVA.

Più volte, anche da queste colonne, abbiamo ricordato come il rapporto tra contribuenti e Amministrazione sia difficile quando dalla certezza delle norme definite ci si avventura, invece, nelle nebbie delle stime e valutazioni discrezionali: legare l’IVA sulle attività preparatorie all’impresa all’esercizio di una futura attività imponibile IVA appare nuovamente una forzatura.

Rimpiangiamo il metodo di indagine di Galileo Galilei che cinquecento anni fa cercava “sensate esperienze e certe dimostrazioni

 

 

Gazzetta Tributaria 123, 11/07/2025

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