23 Lug DEDUCIBILITA’ PER FAMILIARI NON A CARICO (Gazzetta Tributaria n. 133/2025)
133 – Taluni contributi per assistenza sanitaria potrebbero essere deducibili anche se versati in favore di familiari non a carico.
Secondo i principi generali del diritto tra gli oneri deducibili vi sono quelli, indicati da apposite norme, se sostenuti dal contribuente anche a favore di familiari a carico.
Di recente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 190 del 21 luglio 2025 ha confermato che talune forme di contribuzione per assistenza sanitaria possono essere deducibili anche se sostenuti per familiari non a carico.
All’Agenzia è stato richiesto il corretto trattamento tributario delle somme versate ad una Cassa di Assistenza, iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, da una contribuente in quanto vedova di un pensionato che aveva acquisito in diritto di appartenere a detta Cassa.
Lo statuto della Cassa prevede che siano beneficiari delle prestazioni “gli Associati, nonché i relativi familiari”.
Viene richiamata la risoluzione dell’Agenzia n.65 del 2 agosto 2016 con la quale l’Agenzia aveva riconosciuto al pensionato la facoltà di dedurre dal proprio reddito i contributi versati al Fondo integrativo del gruppo bancario presso cui vi era stato il rapporto di lavoro, anche se relativi a familiari non a carico.
L’Agenzia, con una approfondita trattazione dei vari aspetti della questione, nella risposta citata riconosce che l’agevolazione, che origina dall’art.52 del TUIR sulla imponibilità degli accessori degli stipendi, nei limiti dell’importo riconosciuto agevolabile (€ 3.615,20) deve essere riconosciuta anche alla vedova del pensionato partecipante alla Cassa che subentra nei diritti del pensionato e quindi anche a favore di eventuali familiari non a carico (tipicamente il figlio maggiorenne ed autonomo).
La somma riconosciuta risente ancora (dopo 25 anni!) della conversione lira/euro, e rappresenta i vecchi 7 milioni di lire (perché tale importo non è dato di conoscere).
La risoluzione citata merita di essere ricordata perché rappresenta uno dei pochi casi di riconoscimento di benefici che superano la dimensione individuale del contribuente, quindi una forzatura della portata del TUIR che fin dall’art. 3 si riferisce al reddito imponibile “del soggetto”.
Siamo abituati ad una specifica attenzione verso il concetto di familiare a carico, delle dimensioni di reddito che costituiscono la soglia di dipendenza, e ecco che, sia pure in un caso specifico e non troppo frequente, vengono ampliati i limiti della deducibilità al solo concetto di familiare (non a carico).
Lasciamo ai prossimi commentatori di coniugare questa interpretazione con il concetto, sottolineato di recente dalla Corte Costituzionale (GAZZETTA TRIBUTARIA N.92/2025) del superamento degli aspetti anagrafici rispetto alla situazione in fatto (equiparazione delle convivenze alle famiglie, per esempio), chiarendo quindi chi sono i familiari!
In ogni caso, comunque, certi vincoli formali legati ad istituzioni forse datate vengono a cadere anche per i fondi integrativi!
Gazzetta Tributaria 133, 23/07/2025
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