30 Lug CREDITO INESISTENTE O NON SPETTANTE: C’E’ UN ABISSO TRA I DUE TERMINI! (Gazzetta Tributaria n.140/2025)
140 – Deve intervenire direttamente il Ministero delle Finanze per cercare di mettere ordine sulle conseguenze dell’uso dei due istituti.
Spesso ci si dimentica che quello che è un testo fondamentale del nostro corpus juris, il Codice Civile, inizia con le disposizioni sulla legge in generale (le c.d. preleggi) che all’art.12 impone di applicare la legge .…..secondo il significato proprio delle parole……
Questi antichi studi vengono alla memoria seguendo con attenzione tutta la “polemica” che si va sviluppando in questi mesi sulla collocazione dei crediti d’imposta Ricerca & Sviluppo quando vengono contestati dall’Agenzia.
La complessità dell’interpretazione del diniego dell’utilizzo è talmente intricata da avere provocato, in data 1° luglio 2025, l’emanazione di un (insolito) atto di indirizzo del Ministero delle Finanze, a firma dell’avv. Maurizio Leo, per cercare di precisare la portata delle varie norme e le differenze interpretative sui crediti inesistenti o no spettanti.
Eppure l’art.12 delle Preleggi citato dovrebbe essere la guido inderogabile: un credito se deriva da operazioni truffaldine o comunque simulate (o non reali) è inesistente, cioè non esiste, che è fattispecie completamente differente dal fatto che un certo credito – esistente – possa non essere spettante per motivi i più svariati.
Nel primo caso siamo in davanti ad una “assenza assoluta” del diritto; nel secondo caso la contestazione sull’utilizzo muove da ipotesi relative a condizioni eventualmente soggettive o temporali ma non assolute.
E le conseguenze non sono da poco: l’utilizzo di un credito inesistente può essere contestato entro 8 anni dall’effettuazione, mentre per crediti non spettanti il termine per l’accertamento si riduce a 5 anni; la fattispecie relativa ai crediti inesistenti fa scattare sanzioni penali anche detentive, e così non è per la non spettanza; la misura delle sanzioni pecuniarie è molto differenziata (100% per i crediti inesistenti!); per i crediti non spettanti la contestazione deve essere preceduta obbligatoriamente (a pena di nullità) da un contraddittorio effettivo, mentre nel caso di inesistenza l’Agenzia può procedere direttamente all’accertamento.
Una precisazione fondamentale emerge dall’atto di indirizzo: se il contribuente fa certificare da ente qualificato la ricerca effettuata, la congruità della spesa e la caratteristica del miglioramento conseguito questa comunicazione ha effetto vincolante nei confronti dell’Agenzia e ben sarebbe che in via preventiva la certificazione fosse inviata alla stessa Agenzia competente per evitare inutili accessi e verifiche.
La presentazione preventiva della certificazione, se non sono ancora iniziati atti di verifica, consente di escludere ulteriori adempimenti.
E’ emblematico, quale dimostrazione della complessità della situazione, che sia stata pubblicata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Gorizia (n.26/2025) di ben 10 pagine fitte per approfondire queste problematiche: se anche Corti periferiche debbono tanto impegnarsi in merito vuol dire che la norma, o la sua interpretazione, è carente.
Eppure sarebbe bastato riferirsi strettamente all’art.12 delle Preleggi per avere una guida interpretativa.
Gazzetta Tributaria 140, 30/07/2025
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