CONTRIBUENTE E FISCO DALLO PSICANALISTA (Gazzetta Tributaria n. 85/2026)

CONTRIBUENTE E FISCO DALLO PSICANALISTA (Gazzetta Tributaria n. 85/2026)

85 – Un inciso di una recente pronuncia apre scenari insospettabili e temuti.

 Non temete, il vostro “cronista” non è andato fuori di testa formulando un titolo strampalato!

Ma la lettura di una recente pronuncia della Suprema Corte ha indotto a valutazioni preoccupanti e dalle dimensioni ad oggi inimmaginabili.

Il mondo dell’adempimento del dovere tributario spazia dall’esecuzione formale degli adempimenti (su di un atto debbo mettere il bollo e non possono esistere alternative) a spazi valutativi (a seconda di come viene interpretato un certo fatto possono esistere diversi aggravi fiscali (si pensi all’IVA su talune prestazioni sanitare – esenti, imponibili, caritatevoli ecc.); un campo abbastanza problematico è quello rappresentato dall’area dell’elusione, spazio di risparmio fiscale derivante dal più favorevole utilizzo di norme, magari pensate per situazioni diverse, e ancora non è chiaro se l’elusione sia sempre sanzionata o meno.

Nonostante l’affermazione dell’ex ministro Padoa Schioppa di tanti anni fa (pagare le tasse è una cosa bellissima) a nessuno fa veramente piacere trasmettere all’Erario una parte, magari ragguardevole del proprio patrimonio, e sono frequenti i casi di contrasto con l’Agenzia delle Entrate sia in termini di rettifiche di dichiarazioni che in termini di tentativi per contenere l’onere fiscale con conseguente lotta all’evasione.

Non è dubitabile che l’evasione fiscale, oltre che una violazione del patto sociale che sta alla base della società nazionale, è anche un reato e come tale deve essere combattuto, anche in termini di evitare, se possibile o ridurre, il concorso di vari soggetti nel compimento del reato.

Ma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11372 del 27 aprile 2026 sembra avere compiuto un salto concettuale, perché nell’affermare la validità dell’estensione, a titolo di concorso, delle sanzioni tributarie al professionista che ha redatto le dichiarazioni contestate, sottolinea: “La norma (art.9/472) rende applicabile la sanzione a tutti coloro che offrono un contributo materiale  e psicologico alla realizzazione dell’illecito tributario….”

Forse la memoria sbaglia, ma pare sia la prima volta che viene utilizzato l’elemento del sostegno psicologico per riconoscere l’aggravante del concorso nel reato di evasione!

Attenzione quindi quando affermiamo “poveretto perché devi pagare le tasse!”: potrebbe essere considerato sostegno psicologico!

Ma è sicuramente tale, allora, contestare la misura delle imposte, e magari svolgere forme esterne di reclamo, dimostrazione e contrapposizione!

Il confronto con l’Agenzia dovrebbe anche ampliarsi al divano dello psicanalista, e il contradditorio tanto auspicato invece che svolgersi nei locali dell’ufficio si sposterà nel gabinetto medico!

Che poi andremo alla perizia psichiatrica per difendere il contribuente presso le Corti di Giustizia, con apposite competenze di cui oggi non si conosce il confine.

Forse è sfuggito al Giudice di Cassazione quel richiamo al contributo psicologico, ma rischia di aprire baratri di incertezza a fronte dei quali il Grande Fratello di orwelliana memoria è un dilettante.

Tutto per arrivare a colpire il professionista che “simpatizza” per l’evasore: un po’ troppo!

 

Gazzetta Tributaria, 85, 19/06/2026

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.