29 Lug CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: CHE SIA UN EFFETTO COVID? MA L’ IMPORTANTE È NON PARLARSI! (Gazzetta Tributaria n.137/2025)
137 – Il tema del contraddittorio preventivo continua a comparire nelle attenzioni di studiosi e giuristi.
A costo di essere tacciati di ripetitività torniamo per l’ennesima volta sul tema del contraddittorio preventivo, quel confronto tra contribuente e pubblica amministrazione che dovrebbe costituire la base fondamentale di quel principio di collaborazione che invece il Ministero sembra voler riservare solo ai grandi gruppi (co-operative compliance).
Lo spunto, questa volta è dato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21271 del 25 luglio 2025 (pubblicata venerdì e già in commento!) che ritorna sul principio, storicamente ancora valido, anche se superato dalle nuove norme, della obbligatorietà, per attribuire una valenza assoluta alla necessità di contraddittorio, della dimostrazione da parte del contribuente della prova di resistenza.
La sentenza della Cassazione contiene un impressionante riassunto delle varie pronunce, tutte conformi, negli anni sulla non cogenza del contradditorio!
In sostanza: è vero che per i tributi armonizzati le norme comunitarie prevedono l’obbligo del contraddittorio preventivo, ma se tu non dimostri che se avessi potuto spiegarti prima dell’accertamento questo avrebbe potuto avere un contenuto diverso anche la violazione dell’obbligo non significa nulla.
Ancora, nel luglio 2025 la Cassazione a Sezioni Unite (ricordiamo il massimo grado di giudizio!) ribadisce che il contradditorio, sulla base delle norme fino al 2023, non è obbligatorio e sembra di intendere che si preferisce che sia un giudice a pronunciare l’eventuale invalidità dell’atto di accertamento piuttosto che far agire in rettifica lo stesso Ufficio che ha formulato l’atto!
La prova di resistenza che ancora oggi pretende la Cassazione (sia pure riferita ad accertamenti di anni passati) richiede pur sempre una valutazione, e quindi perché non consentire che l’Agenzia direttamente sia obbligata a valutare le ragioni della parte privata?
I più acuti commentatori sottolineano come le difficoltà al contraddittorio preventivo dovrebbero venire meno negli ultimi anni, dato che nello Statuto del Contribuente è stato aggiunto un art.6 bis che prevede l’obbligatoria emanazione di uno schema d’atto da notificare preventivamente alla parte che contenga le ragioni dell’accertamento ipotizzato; solo dopo sessanta giorni dalla notifica di questo schema d’atto potrà essere formulato e notificato l’accertamento.
Il novello art.6bis prevede un contatto tra Uffici e Contribuente solo per l’eventualità di accesso agli atti; per il resto il contribuente deposita le proprie osservazioni e l’accertamento conseguente (dice la legge) deve tenerne conto!
Quale contradditorio (che nel linguaggio comune vuol dire dibattito, confronto di ragioni possibilmente vis a vis) possa derivare dalla asettica produzione di osservazioni è facile temere sia un flop!
Forse l’effetto COVID, che ha negato per un paio di anni l’obbligo di incontro fisico delle persone, condiziona ancora la fantasia del legislatore che riduce il contraddittorio ad un romanzo epistolare (era di moda solo nell’800!
Gazzetta Tributaria 137, 29/07/2025
Sorry, the comment form is closed at this time.