CI SARA’ UN GIUDICE A BERLINO……… (Gazzetta Tributaria n. 168/2025)

CI SARA’ UN GIUDICE A BERLINO……… (Gazzetta Tributaria n. 168/2025)

168 – L’informazione, comunque avvenuta, all’Amministrazione di un evento di sostituzione esclude responsabilità per il sostituito.

 

La frase che Bertolt Brecht attribuisce al “famoso” mugnaio di Postdam, che non riusciva ad avere giustizia dai giudici locali nei confronti di un “prepotente”, è un ottimo preludio all’esame di una recente pronuncia della Cassazione che, finalmente, conferma la validità di un principio sacrosanto (non può essere sanzionato un comportamento omissivo in relazione a dati già in possesso dell’Amministrazione).

Oltre tutto questa pronuncia conferma la validità dell’obbligo di collaborazione e buona fede previsto dall’art.10 della legge 212/2000 – Statuto del Contribuente ma spesso visto solo come auspicio e non come obbligo cogente, richiamando espressis verbis tali norme nel testo dell’ordinanza.

Questi i fatti.

L’Agenzia commina la sanzione per l’omissione di una dichiarazione fiscale a carico del cessato legale rappresentante di una Associazione Sportiva non riconosciuta, dato che effettivamente per l’anno 2011 (!) non aveva presentato il modello Unico.

Il cessato amministratore era chiamato a rispondere per solidarietà della sanzione.

L’ex Presidente ricorre affermando che era da tempo cessato dalla carica rispetto all’obbligo dichiarativo citato, e questo era noto.

Nelle fasi di merito vi sono due pronunce difformi, e la seconda sentenza afferma la responsabilità dell’ex presidente in quanto non era stata tempestivamente presentata formale dichiarazione di variazione all’Anagrafe Tributaria.

Il cessato presidente presenta ricorso per Cassazione e ottiene ragione perché la Suprema Corte, con l’ordinanza n.17611 del 30 giugno 2025 annulla la sentenza di condanna e rinvia per la verifica nel merito.

La Cassazione afferma un principio di diritto dalla portata sostanzialmente rivoluzionaria: “In tema della cessazione dalla carica di legale rappresentante……..la comunicazione dell’evento…… non appare un presupposto imprescindibile per l’esenzione da tale responsabilità, laddove l’amministrazione abbia appreso in maniera inequivoca………. che un determinato soggetto non rivestiva l’incarico suddetto

In effetti nella vertenza in oggetto l’Amministrazione stessa aveva richiesto al Commissario nominato pubblicamente al posto del cessato Presidente informazioni sull’associazione e sulle varie cariche, e quindi era ufficialmente a conoscenza della sostituzione.

Da qui il richiamo dei Supremi Giudici all’obbligo di comportamento in buona fede, e, aggiungiamo noi, all’obbligo di utilizzare le informazioni comunque in possesso della Pubblica Amministrazione.

L’associazione ha trovato un ……giudice a Berlino (o meglio a Roma!), mentre rimane ancora scoperto il problema delle lungaggini temporali: tutta la vertenza riguarda una presunta mancata presentazione del modello Unico 2012; siamo alla fine del 2025 e vi è una sentenza di cassazione con rinvio: a quando la fine?

 

Gazzetta Tributaria 168, 09/10/2025

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.