19 Giu CHI TACE ……ACCONSENTE E PERDE! (Gazzetta Tributaria n.109/2025)
109 – La necessità del contraddittorio si manifesta anche con riferimento ai dinieghi impliciti di rimborso.
Nonostante la buona volontà (!) il rapporto tra Amministrazione e contribuente è spesso problematico, specialmente quando si verte in materia di rimborsi.
Qualche giorno fa commentavamo una presa di posizione in materia di contraddittorio negato (GAZZETTA TRIBUTARIA n. 107/2025) ed ecco che subito la giurisprudenza ci offre un nuovo spunto.
Con la recentissima ordinanza n. 16422 del 18 giugno 2025 la Corte di Cassazione conferma che i provvedimenti di rimborso parziale hanno anche natura di diniego per la parte non eseguita e quindi devono essere contestati giudizialmente entro i termini di legge, divenendo altrimenti definitivi anche per la componente di rifiuto.
In sostanza la Cassazione rivolge un generalizzato invito a coltivare il contenzioso sempre e comunque!
Questi i fatti.
Una società presenta le dichiarazioni dei redditi, ritiene di avere versato una imposta IRES eccessiva perché avrebbe dovuto godere di certi benefici, presenta istanza di rimborso dell’eccedenza, riceve un rimborso parziale, successivamente chiede il rimborso del residuo e contro il silenzio/rifiuto percorre la strada del contenzioso tributario ricevendo sentenze contrarie sia in primo che in secondo grado.
Ricorre in Cassazione che nuovamente respinge il ricorso, con condanna alle spese, sul presupposto che le due comunicazioni di rimborso parziale ricevute dalla società a fronte delle istanze a suo tempo formulate hanno natura, implicita, di diniego par la parte non rimborsata, e quindi devono essere contestate nei normali termini processuali (60 giorni!) e non già nel maggior termine di due anni previsto dall’art.21/546 in caso di silenzio rifiuto.
Effettivamente il confine tra il silenzio rifiuto su di una istanza di rimborso non totalmente accolta e il rimborso parziale è molto labile, e il gap potrebbe essere facilmente superato con il tanto desiderato “contradditorio” che appare sempre più come un’Araba Fenice “che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa!” (la citazione è del Metastasio!)
Probabilmente sarebbe bastato un dialogo con l’Agenzia per evitare gradi di giudizio, costi e spreco di energie, e ancora meglio se a fronte del rimborso parziale vi fosse stata una spiegazione sulle ragioni dell’omissione della differenza si sarebbero instaurati rapporti collaborativi come auspicato dallo Statuto del Contribuente ma in pratica ben di rado realizzato.
Non ci stancheremo mai di stigmatizzare la mancanza di comunicazione esplicita tra Amministrazione e Contribuente, anche perché da un lato la Corte di Cassazione conferma la necessità di impugnare formalmente tutti i casi di diniego, e dall’altro lato la riduzione del numero dei giudici tributari e delle sezioni giudicanti, e presto anche del numero delle Corti di Giustizia Tributaria rischia di intasare ancora di più il mondo del contenzioso tributario, già abbastanza in difficoltà.
Speriamo di non dover notare ancora che chi tace comunque perde!
Gazzetta Tributaria 109, 19/06/2025
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