CHI PAGA REGOLARMENTE SBAGLIA? (Gazzetta Tributaria n. 2/2026)

CHI PAGA REGOLARMENTE SBAGLIA? (Gazzetta Tributaria n. 2/2026)

2 – Considerazioni poco tecniche sulla c.d. “ROTTAMAZIONE QUINQUES

 

Questo titolo volutamente provocatorio scaturisce da una prima sommaria lettura delle norme della c.d. rottamazione quinques, il nuovo provvedimento di clemenza parziale a favore di coloro che sono stati raggiunti da iscrizioni a ruolo di tributi e, in parte, contributi.

La nuova disposizione è contenuta nella legge di bilancio (n.199/2025) che come al solito ha un solo articolo diviso in una pletora di commi; il nostro tema è trattato nei commi 82-111, che come sempre sono di lettura non agevole.

I punti fermi di questa ennesima agevolazione sono: la platea è limitata alle iscrizioni a ruolo di tributi diretti, contributi e IVA dichiarati e non versati per gli anni 1997 – 2023, sono previste sino a 54 rate bimestrali, la conclusione virtuosa del percorso consente di risparmiare interessi, sanzioni, aggi.

Facciamo notare che l’efficacia della agevolazione può risalire anche al secolo scorso, perché la lettera della norma richiama i tributi affidati all’Agente della Riscossione da 1 gennaio 2000 al 2023; certamente possono essere tributi dichiarati in relazione al 1998 e non versati, per i quali il procedimento di rettifica automatica ex 36bis/600, si è sviluppato nel 2000.

Quindi il contribuente “birichino” che nel 1998 ha dichiarato un certo reddito senza versare nulla dopo oltre 25 anni può versare quella stessa imposta, senza sanzioni e interessi, spalmata su circa 9 anni; quel contribuente altrettanto “birichino” ma che per lo stesso anno è stato raggiunto di un accertamento, anche parziale, e non ha pagato l’imposta risultante non può godere di alcuna agevolazione …………. mah!

E oltretutto quel contribuente che, magari con slalom degni delle Olimpiadi, è riuscito a non versare nulla sul dichiarato oggi paga solo la sorte capitale, mentre quello che sentendosi rimordere la coscienza ha chiesto il “ravvedimento operoso” ha pagato una sanzione! (sia pure ridotta!)

Altra ingiustizia.

I tempi di esecuzione di questo provvedimento non sono brucianti, in quanto la procedura dovrebbe concludersi entro il mese di luglio 2026 con il versamento della prima rata, e avendo apprezzato la capacità dell’Agenzia Riscossione di adeguare i propri archivi alle necessità riteniamo che si potranno concludere i percorsi senza eccessivo affanno!

Rimane, però, il dubbio formale: ma perché premiare in modo così smaccato chi ha evaso il proprio dovere, e magari castigare, almeno in parte, chi adempie?

Forse il dettato costituzionale che richiama come dovere la contribuzione alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva non ipotizzava scenari come quella delineato, ma tant’è, abbiamo questa legge (e non è la prima volta!) e dobbiamo tenercela.

Anche con un retrogusto di ingiustizia!

 

 

Gazzetta Tributaria 2, 09/01/2026

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