BEN VENGA IL SISTEMA TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI! (Gazzetta Tributaria n. 174/2025)

BEN VENGA IL SISTEMA TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI! (Gazzetta Tributaria n. 174/2025)

174 – Non tutti i postini sono uguali, e la Cassazione deve dividere competenze e affidabilità!

 

 

Questa non è una considerazione di sopraffina valenza giuridica, ma ogni tanto ci vuole anche un sorriso indotto da aspetti collaterali.

In una vertenza imperniata sulla validità della notificazione di atti di riscossione relativi all’anno 2003 viene messa in discussione l’efficacia della consegna delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni effettuata da operatore postale privato.

La controversia arriva sino in Cassazione (nei gradi di merito il contribuente è risultato soccombente) e la Suprema Corte effettua un lungo e circostanziato excursus delle variazioni normative sul sistema postale, un vero e proprio trattato!

Ordinanza n. 26369 del 29 settembre 2025.

Il contribuente perde anche in Cassazione e deve pagare le spese di lite.

Negli anni ’90 una direttiva comunitaria ha dettato norme per sviluppare il mercato interno dei servizi postali; nel 2008 un’altra direttiva ha consentito di limitare  l’esclusiva  al fornitore del servizio universale per l’esecuzione delle notificazioni; infine nel 2017 è stata abrogata l’attribuzione in esclusiva a POSTE ITALIANE S.p.A. del servizio inerente la notificazione di atti giudiziari e relativi alla circolazione stradale, che erano pertanto sino al 2017 funzione esclusiva delle Poste Italiane.

Ecco allora che le varie pronunce che si sono susseguite hanno dovuto separare la validità delle notifiche, arrivando a specificare che l’operatore in possesso di “licenza individuale” (titolo abilitativo minore) poteva validamente notificare atti amministrativi e tributari, ma non gli atti giudiziari, anche riferiti al processo tributario, la cui notifica era riservata al titolare della licenza del “servizio postale universale”.

Dobbiamo desumere, quindi, che la notifica di un atto amministrativo effettuata da un corriere privato è valida, mentre se lo stesso notifica un atto giudiziario, nelle stesse forme e con le stesse osservanze, compie un atto nullo!

Forse è una situazione che sarebbe piaciuta a Pirandello, ma che si fa fatica a collocare nella realtà quotidiana, che oltre tutto privilegia, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile la sostanza (se un atto raggiunge lo scopo è validamente conosciuto – art.156 c.p.c.).

Quella situazione che abbiamo sommariamente descritto (postini di prima e seconda fascia!) è solo un ricordo per gli operatori del diritto che ora sono alle prese, esclusivamente, con la notifica telematica degli atti tramite PEC, e alla gestione del fascicolo di causa elettronico tramite SIGIT.

SIGIT è un operatore unico, e quindi non vi è il problema di licenze minori o maggiori: basta che la linea funzioni e tutto è risolto!

E il postino diviene solo il ricordo di Massimo Troisi.

 

 

Gazzetta Tributaria 174, 20/10/2025

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